Art. 3. Piano di gestione dei rifiuti urbani 1. Il piano di gestione dei rifiuti urbani: a) promuove la riduzione della quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti; b) individua le iniziative dirette a limitare la quantita' dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonche' le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti; c) detta gli indirizzi per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento; d) stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi; e) individua le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; f) stabilisce la tipologia e il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo; g) stabilisce la tipologia e la quantita' degli impianti per l'incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione; h) prevede la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento; i) stabilisce criteri inerenti le procedure, per una corretta gestione dei rifiuti cimiteriali e da operazioni di esumazione ed estumulazione, nel rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo n. 22/1997 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219; j) detta indirizzi in ordine alla produzione di compost di qualita' e combustibile derivato dai rifiuti (CDR) di qualita'; k) determina le percentuali minime ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti urbani in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997; l) promuove la certificazione di qualita' ISO 14001 e EMAS II delle imprese operanti nel settore dei rifiuti.