Art. 3.
                Piano di gestione dei rifiuti urbani
    1. Il piano di gestione dei rifiuti urbani:
      a) promuove  la  riduzione  della quantita', dei volumi e della
pericolosita' dei rifiuti;
      b) individua  le iniziative dirette a limitare la quantita' dei
rifiuti  e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti,  nonche'  le  iniziative  dirette  a favorire il recupero di
materie dai rifiuti;
      c) detta  gli  indirizzi  per  l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento  dei  rifiuti,  nonche' per l'individuazione dei luoghi e
impianti adatti allo smaltimento;
      d) stabilisce  le  condizioni  e  i  criteri tecnici in base ai
quali  gli  impianti  per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche,   possono   essere   localizzati  in  aree  destinate  ad
insediamenti produttivi;
      e) individua  le misure atte ad assicurare la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
      f) stabilisce la tipologia e il complesso degli impianti per la
gestione  dei  rifiuti  urbani  da  realizzare nella Regione, tenendo
conto  dell'obiettivo  di  assicurare  la gestione dei rifiuti urbani
all'interno  degli ambiti territoriali ottimali, nonche' dell'offerta
di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
      g) stabilisce  la  tipologia  e la quantita' degli impianti per
l'incenerimento,  con  recupero  energetico, dei rifiuti urbani e per
l'utilizzazione  principale  degli  stessi  come combustibile o altro
mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione;
      h) prevede  la  stima  dei costi delle operazioni di recupero e
smaltimento;
      i) stabilisce  criteri  inerenti le procedure, per una corretta
gestione  dei  rifiuti  cimiteriali  e da operazioni di esumazione ed
estumulazione,   nel   rispetto   delle  norme  dettate  dal  decreto
legislativo  n. 22/1997 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2000, n.
219;
      j) detta  indirizzi  in  ordine  alla  produzione di compost di
qualita' e combustibile derivato dai rifiuti (CDR) di qualita';
      k) determina  le  percentuali  minime  ai  fini  della raccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani  in misura non inferiore a quelle
fissate dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997;
      l) promuove  la  certificazione di qualita' ISO 14001 e EMAS II
delle imprese operanti nel settore dei rifiuti.