Art. 4. Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi 1. Il piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi: a) promuove le iniziative dirette a limitare la produzione della quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti speciali; b) detta criteri ai fini della stima della quantita' e qualita' dei rifiuti prodotti, in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione; c) detta indirizzi per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali; d) stabilisce le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi; e) definisce, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.