Art. 4.
      Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi
    1. Il piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi:
      a) promuove  le  iniziative  dirette  a  limitare la produzione
della  quantita',  dei  volumi  e  della  pericolosita'  dei  rifiuti
speciali;
      b) detta criteri ai fini della stima della quantita' e qualita'
dei  rifiuti  prodotti,  in  relazione  ai  settori  produttivi  e ai
principali poli di produzione;
      c) detta   indirizzi   per  l'individuazione,  da  parte  delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti speciali;
      d) stabilisce  le  condizioni  e  i  criteri tecnici in base ai
quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione
delle   discariche,   sono   localizzati   nelle   aree  destinate  a
insediamenti produttivi;
      e) definisce,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma 3, lett. c) del
decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo
smaltimento  dei  rifiuti  speciali  in  luoghi  prossimi a quelli di
produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei
rifiuti  speciali,  tenuto  conto  degli  impianti  di  recupero e di
smaltimento esistenti.