Art. 5. Piano per la bonifica delle aree inquinate 1. Il piano per la bonifica delle aree inquinate: a) individua i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti; b) stabilisce le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero dei rifiuti urbani; c) determina l'ordine di priorita' degli interventi; d) disciplina le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare; e) prevede la stima degli oneri finanziari.