Art. 5.
             Piano per la bonifica delle aree inquinate
    1. Il piano per la bonifica delle aree inquinate:
      a) individua  i  siti  da bonificare e le caratteristiche degli
inquinamenti presenti;
      b) stabilisce  le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica e
risanamento  ambientale che privilegino prioritariamente l'impiego di
materiali provenienti da attivita' di recupero dei rifiuti urbani;
      c) determina l'ordine di priorita' degli interventi;
      d) disciplina  le  modalita'  di  smaltimento  dei materiali da
asportare;
      e) prevede la stima degli oneri finanziari.