Art. 6. P r o c e d u r e 1. La giunta regionale: a) adotta lo schema del piano di cui all'art. 2, ai fini della concertazione e del partenariato istituzionale e sociale previsti dall'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; b) espletati gli adempimenti di cui alla lett. a), preadotta il piano regionale, trasmettendolo al consiglio delle autonomie ai fini del parere previsto dall'art. 15, comma 8 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34; c) tenuto conto del parere di cui alla lett. b) adotta il piano e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.