Art. 6.
                          P r o c e d u r e
    1. La giunta regionale:
      a) adotta  lo schema del piano di cui all'art. 2, ai fini della
concertazione  e  del  partenariato  istituzionale e sociale previsti
dall'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
      b) espletati gli adempimenti di cui alla lett. a), preadotta il
piano  regionale, trasmettendolo al consiglio delle autonomie ai fini
del  parere  previsto  dall'art.  15,  comma  8 della legge regionale
14 ottobre 1998, n. 34;
      c) tenuto conto del parere di cui alla lett. b) adotta il piano
e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.