Art. 9.
                      Competenze delle province
    1.  Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alle
lettere  b),  c),  d),  e),  f)  primo comma dell'art. 20 del decreto
legislativo  n.  22/1997  nonche' quelle di cui alle lettere d) ed e)
del  primo  comma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 22/1997 con
le modalita' ivi indicate.