Art. 9. Competenze delle province 1. Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alle lettere b), c), d), e), f) primo comma dell'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997 nonche' quelle di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 22/1997 con le modalita' ivi indicate.