Art. 2. 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 47 sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 5-bis. - Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2001 mediante lo stanziamento iscritto al cap. 00100 del bilancio di previsione. Art. 5-ter. - Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.".