Art. 2.
    1.  Dopo  l'art.  5  della  legge regionale n. 47 sono aggiunti i
seguenti articoli:
    Art.  5-bis.  -  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della
presente  legge si fa fronte per l'anno 2001 mediante lo stanziamento
iscritto al cap. 00100 del bilancio di previsione.
    Art.  5-ter.  -  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge
decorrono  dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata
in vigore della legge stessa.".