Art. 3. L'Art. 1 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 e' sostituito dai seguenti: "Art. 1 (Trattamento di missione nel territorio regionale). - 1. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali e' autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese mensile onnicomprensivo delle spese di trasporto e di permanenza commisurato alle seguenti percentuali dell'indennita' mensile di carica e di funzione: a) presidente della giunta regionale, presidente del consiglio regionale e componenti della giunta regionale: 15%; b) consiglieri regionali: 10%. "Art. 1-bis (Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale). - 1. Ai consiglieri regionali che si recano fuori del territorio regionale per ragione del loro ufficio spetta l'indennita' di missione e il rimborso delle spese nei limiti e con le modalita' di cui alla presente legge. 2. La missione e' autorizzata, in via preventiva, rispettivamente dal presidente della giunta per i componenti della giunta e dal presidente del consiglio regionale per gli altri consiglieri. 3. Nei casi di urgenza e sempre per il presidente della giunta e del consiglio regionale la delibera di liquidazione della missione vale anche come autorizzazione preventiva. 4. Il giorno e l'ora di inizio nonche' la fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.".