Art. 3.
    L'Art.  1 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 e' sostituito
dai seguenti:
    "Art.  1 (Trattamento di missione nel territorio regionale). - 1.
Al  consigliere  regionale, per missioni nel territorio regionale per
le  quali e' autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del
mandato,  viene corrisposto un rimborso spese mensile onnicomprensivo
delle  spese  di  trasporto e di permanenza commisurato alle seguenti
percentuali dell'indennita' mensile di carica e di funzione:
      a) presidente  della giunta regionale, presidente del consiglio
regionale e componenti della giunta regionale: 15%;
      b) consiglieri regionali: 10%.
    "Art.  1-bis  (Trattamento di missione al di fuori del territorio
regionale).  -  1.  Ai  consiglieri regionali che si recano fuori del
territorio regionale per ragione del loro ufficio spetta l'indennita'
di  missione  e il rimborso delle spese nei limiti e con le modalita'
di cui alla presente legge.
    2. La missione e' autorizzata, in via preventiva, rispettivamente
dal  presidente  della  giunta  per  i  componenti della giunta e dal
presidente del consiglio regionale per gli altri consiglieri.
    3.  Nei casi di urgenza e sempre per il presidente della giunta e
del  consiglio  regionale  la delibera di liquidazione della missione
vale anche come autorizzazione preventiva.
    4.  Il  giorno  e  l'ora di inizio nonche' la fine della missione
devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.".