Art. 10.
                     Interventi per l'anno 2001
    1.  I finanziamenti per l'anno 2001, destinati ai comuni ai sensi
dell'articolo  6,  comma  1,  sono  assegnati  ai  comuni  singoli  o
associati,  aventi  una  popolazione  complessiva  di  almeno 10 mila
abitanti,  secondo  modalita'  e  termini stabiliti con deliberazione
della  Giunta regionale. Sono finanziabili gli interventi di cui agli
articoli 3 e 4 attivati nell'anno 2001.
    2.  Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto
all'art. 6, comma 4.
    3. I finanziamenti sono assegnati, fino a concorrenza della spesa
prevista,  proporzionalmente  al  numero degli abitanti, moltiplicato
per due se il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti
se  associati,  e' collocato in provincia con indice di delittuosita'
superiore alla media regionale, ovvero se il comune richiedente e' un
capoluogo  di  provincia  con  un  indice  di  delittuosita' comunale
superiore   alla   media  regionale;  il  numero  degli  abitanti  e'
moltiplicato  per tre se, oltre all'indice di delittuosita' suddetto,
il  comune  richiedente,  o  almeno  uno  dei  comuni  richiedenti se
associati, ha una popolazione superiore a 50 mila abitanti.
    4.   I   comuni  destinatari  dei  finanziamenti  sono  tenuti  a
presentare  una  relazione  nella  quale  sono  indicati le attivita'
realizzate, i risultati conseguiti e le spese sostenute.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 16 agosto 2001
                             MONTEMAGNI
            (designato con D.P.G.R. n. 152 del 27.6.2001)
    La  presente  legge  e'  stata  approvata dal consiglio regionale
nella  seduta  del 26 luglio 2001 ed e' stata vistata dal commissario
del Governo il 10 agosto 2001.