Art. 10. Interventi per l'anno 2001 1. I finanziamenti per l'anno 2001, destinati ai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, sono assegnati ai comuni singoli o associati, aventi una popolazione complessiva di almeno 10 mila abitanti, secondo modalita' e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Sono finanziabili gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 attivati nell'anno 2001. 2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'art. 6, comma 4. 3. I finanziamenti sono assegnati, fino a concorrenza della spesa prevista, proporzionalmente al numero degli abitanti, moltiplicato per due se il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti se associati, e' collocato in provincia con indice di delittuosita' superiore alla media regionale, ovvero se il comune richiedente e' un capoluogo di provincia con un indice di delittuosita' comunale superiore alla media regionale; il numero degli abitanti e' moltiplicato per tre se, oltre all'indice di delittuosita' suddetto, il comune richiedente, o almeno uno dei comuni richiedenti se associati, ha una popolazione superiore a 50 mila abitanti. 4. I comuni destinatari dei finanziamenti sono tenuti a presentare una relazione nella quale sono indicati le attivita' realizzate, i risultati conseguiti e le spese sostenute. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 agosto 2001 MONTEMAGNI (designato con D.P.G.R. n. 152 del 27.6.2001) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2001 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 2001.