Art. 2.
        Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza
    1.  Gli  atti  di  collaborazione  istituzionale per la sicurezza
comunque   denominati,   costituiscono   strumento  privilegiato  per
assicurare,   nel  rispetto  delle  competenze  di  ciascun  soggetto
aderente,  il  coordinamento  tra  gli  interventi che hanno per fine
quello  di  migliorare  le  condizioni  di  sicurezza della comunita'
interessata.
    2.  La  Regione  promuove  intese ed accordi con gli organi dello
Stato  e con altri enti pubblici, al fine di favorire e coordinare la
stipulazione  degli  atti  di  collaborazione istituzionale a livello
locale  e  di  favorire  la tempestiva e approfondita conoscenza e lo
scambio    di   informazioni   sui   fenomeni   criminali   e   sulle
situazioni maggiormente   esposte  all'influenza  della  criminalita'
nella vita sociale e produttiva.
    3.  Gli  enti  locali  promuovono  la stipulazione di intese e di
accordi  locali  volti  ad  assicurare  il coordinato svolgimento sul
territorio  delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici
competenti  ed  il  raccordo  con  le  attivita' dei soggetti sociali
interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione
degli  atti  di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei
quali   sono  previsti  interventi  che  possono  essere  ammessi  ai
finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.
    4.  Gli  atti  di  collaborazione  istituzionale per la sicurezza
contengono, in particolare:
      a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza della
comunita' interessata;
      b) gli  obiettivi  specifici da perseguire con il coordinamento
dell'azione  dei  soggetti  aderenti  all'atto  e  l'indicazione  dei
risultati attesi;
      c) le  azioni  concertate ed i relativi tempi di attuazione per
il raggiungimento degli obiettivi.