Art. 2. Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza 1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati, costituiscono strumento privilegiato per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunita' interessata. 2. La Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalita' nella vita sociale e produttiva. 3. Gli enti locali promuovono la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attivita' dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge. 4. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza contengono, in particolare: a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza della comunita' interessata; b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi; c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi.