Art. 4.
              Assistenza e aiuto alle vittime dei reati
    1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati
sono  promossi,  progettati  e  realizzati dagli enti locali mediante
l'attivazione di servizi che consistono:
      a) nell'informazione   sugli   strumenti  di  tutela  garantiti
dall'ordinamento;
      b) nell'assistenza  psicologica, cura e aiuto alle vittime, con
particolare   riferimento  alle  persone  anziane,  ai  soggetti  con
handicap, ai minori di eta' e alle vittime di violenze e reati gravi,
di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
      c) nell'assistenza   di   tipo   materiale,   con   particolare
riferimento  al  ripristino  della  sicurezza dei beni danneggiati in
conseguenza  del  reato  subito,  all'accesso  ai  servizi  sociali e
territoriali   necessari   per   ridurre   il  danno  subito  e  alla
collaborazione   per   lo   svolgimento   delle   connesse  attivita'
amministrative.
    2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati
sono   promossi   in  coerenza  con  i  protocolli  d'intesa  di  cui
all'articolo   17,  comma  2,  della  legge  26 marzo  2001,  n.  128
(Interventi  legislativi  in  materia  di  tutela della sicurezza dei
cittadini).