Art. 4. Assistenza e aiuto alle vittime dei reati 1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l'attivazione di servizi che consistono: a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento; b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di eta' e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale; c) nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attivita' amministrative. 2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).