Art. 5. Assistenza tecnica e attivita' di documentazione 1. La Regione svolge attivita' di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza. 2. La Regione svolge attivita' di osservazione, di ricerca e di documentazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunita', con particolare riferimento alla prevenzione dei reati. Svolge altresi' ogni opportuna iniziativa di documentazione e di informazione, anche in collaborazione con altri soggetti interessati pubblici e privati, ed in particolare con gli enti locali, con gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio. Promuove, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana, iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza.