Art. 5.
          Assistenza tecnica e attivita' di documentazione
    1.  La  Regione  svolge attivita' di assistenza tecnica agli enti
locali  che  intendono  promuovere  intese  e  accordi  locali per la
sicurezza.
    2.  La  Regione svolge attivita' di osservazione, di ricerca e di
documentazione   sulle   tematiche  concernenti  la  sicurezza  delle
comunita',  con  particolare  riferimento alla prevenzione dei reati.
Svolge  altresi'  ogni  opportuna  iniziativa  di documentazione e di
informazione,  anche in collaborazione con altri soggetti interessati
pubblici  e  privati,  ed in particolare con gli enti locali, con gli
organi  statali  competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con
gli  organismi  associativi  che  operano  nel settore dei soggetti a
rischio.   Promuove,  anche  in  collaborazione  con  le  istituzioni
universitarie della Toscana, iniziative finalizzate alla creazione di
nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza.