Art. 6. Finanziamento degli interventi 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalita' per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi previsti dalla presente legge, nonche' le modalita' di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte degli enti locali e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali puo' essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 3. 2. Il finanziamento regionale destinato ai progetti di intervento degli enti locali e' annuale e non puo' superare il 60 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto. 3. Costituisce requisito per l'ammissione al finanziamento regionale il fatto che il territorio interessato dall'intervento proposto dagli enti locali, singoli o associati, comprenda una popolazione di almeno 10 mila abitanti. 4. Le richieste di finanziamento sono presentate annualmente e sono corredate dalla descrizione degli interventi, dei risultati attesi e della spesa prevista; possono essere finanziati gli interventi per i quali l'ente locale richiedente abbia ottenuto altri finanziamenti pubblici o privati solo per la parte della spesa che rimane a carico dell'ente locale.