Art. 6.
                   Finanziamento degli interventi
    1.  La  giunta  regionale,  con propria deliberazione, stabilisce
criteri  e  modalita'  per  l'assegnazione  dei  finanziamenti per lo
svolgimento   delle  attivita'  e  degli  interventi  previsti  dalla
presente  legge,  nonche'  le  modalita' di verifica sull'impiego dei
finanziamenti  da parte degli enti locali e dell'eventuale revoca dei
finanziamenti  medesimi.  Una  quota dei finanziamenti destinati agli
enti   locali   puo'  essere  finalizzata  alla  realizzazione  degli
interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la
sicurezza di cui all'art. 2, comma 3.
    2. Il finanziamento regionale destinato ai progetti di intervento
degli  enti  locali  e'  annuale  e non puo' superare il 60 per cento
della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.
    3.   Costituisce  requisito  per  l'ammissione  al  finanziamento
regionale  il  fatto  che  il  territorio interessato dall'intervento
proposto  dagli  enti  locali,  singoli  o  associati,  comprenda una
popolazione di almeno 10 mila abitanti.
    4.  Le  richieste  di finanziamento sono presentate annualmente e
sono  corredate  dalla  descrizione  degli  interventi, dei risultati
attesi   e  della  spesa  prevista;  possono  essere  finanziati  gli
interventi per i quali l'ente locale richiedente abbia ottenuto altri
finanziamenti  pubblici  o  privati solo per la parte della spesa che
rimane a carico dell'ente locale.