Art. 7.
                     Attivita' di coordinamento
    1.   Il  presidente  della  giunta  regionale  promuove  incontri
semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno
stipulato  gli  atti  di  collaborazione istituzionale e che hanno in
corso  di  realizzazione  progetti di intervento di cui alla presente
legge,  al  fine  di effettuare l'esame congiunto delle problematiche
emerse  in  fase  di attuazione e di consentire il coordinamento e lo
sviluppo delle azioni intraprese.