Art. 7. Attivita' di coordinamento 1. Il presidente della giunta regionale promuove incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.