Art. 8.
                          Relazione annuale
    1.   La   giunta  regionale  presenta  annualmente  al  consiglio
regionale,  entro  il  30 giugno,  una relazione generale sullo stato
della sicurezza in Toscana.
    2.  La  relazione  da' conto anche dell'attuazione della presente
legge,  con  particolare  riferimento  alla stipula degli atti di cui
all'art. 2 ed all'impiego dei finanziamenti.