Art. 8. Relazione annuale 1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, entro il 30 giugno, una relazione generale sullo stato della sicurezza in Toscana. 2. La relazione da' conto anche dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla stipula degli atti di cui all'art. 2 ed all'impiego dei finanziamenti.