Art. 9.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Agli  oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente
legge,  quantificati  in lire 5 miliardi per l'anno 2001, si provvede
con  le  seguenti  variazioni agli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001:
    Di nuova istituzione:
      SPESA (per competenza e cassa).


Cap. 00925 "Interventi regionali a favore delle
 politiche locali per la sicurezza della comunità
 toscana", ai sensi della legge regionale n. 38,
 del 16 agosto 2001                               L. 5.000.000.000
                                                (Euro 2.582.284,50)

    In diminuzione:

      SPESA.

Cap. 50000 "Fondo globale finanziamento spese
 adempimento di funzioni normali (spese correnti
articoli 38 - 87 legge regionale 6 maggio 77,
n. 28)".                                        L. 5.000.000.000
                                              (Euro 2.582.284,50)

   2.  Agli  oneri  di  spesa per gli anni successivi si provvede con
legge di bilancio.