Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in lire 5 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001: Di nuova istituzione: SPESA (per competenza e cassa). Cap. 00925 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana", ai sensi della legge regionale n. 38, del 16 agosto 2001 L. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50) In diminuzione: SPESA. Cap. 50000 "Fondo globale finanziamento spese adempimento di funzioni normali (spese correnti articoli 38 - 87 legge regionale 6 maggio 77, n. 28)". L. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50) 2. Agli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.