Art. 11.
                         Modalita' attuative
    1.  La  Giunta  regionale stabilisce con propria deliberazione le
modalita'   di   attuazione  delle  procedure  per  la  formazione  e
l'aggiornamento del programma di riordino territoriale e di quanto in
esso previsto per la concessione e la revoca dei contributi. Provvede
altresi'  al  monitoraggio  dell'effettivo  esercizio associato delle
funzioni e dei servizi.
    2.  I  contributi  sono  concessi  a  domanda,  nei  limiti dello
stanziamento   annuale;  ferma  restando  la  misura  dei  contributi
prevista  per  le  fusioni  e  le  incorporazioni,  se  il totale dei
contributi  erogabili  sulla  base delle domande presentate eccede le
risorse  finanziarie  impegnabili, il contributo spettante a ciascuno
dei  soggetti  richiedenti  e'  ridotto  in proporzione. La riduzione
proporzionale del contributo puo' essere effettuata anche con criteri
differenziati, in particolare al fine di operare una minore riduzione
nei  casi  di  esercizio  associato  di cui all'Art. 8, comma 3, o di
esercizio  associato  cui  partecipano  uno  o  piu' comuni di minore
dimensione demografica.