Art. 11. Modalita' attuative 1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalita' di attuazione delle procedure per la formazione e l'aggiornamento del programma di riordino territoriale e di quanto in esso previsto per la concessione e la revoca dei contributi. Provvede altresi' al monitoraggio dell'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi. 2. I contributi sono concessi a domanda, nei limiti dello stanziamento annuale; ferma restando la misura dei contributi prevista per le fusioni e le incorporazioni, se il totale dei contributi erogabili sulla base delle domande presentate eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei soggetti richiedenti e' ridotto in proporzione. La riduzione proporzionale del contributo puo' essere effettuata anche con criteri differenziati, in particolare al fine di operare una minore riduzione nei casi di esercizio associato di cui all'Art. 8, comma 3, o di esercizio associato cui partecipano uno o piu' comuni di minore dimensione demografica.