Art. 14.
Modificazioni  alle  leggi  regionali  26 novembre  1998,  n.  85,  1
   dicembre  1998,  n.  87,  1  dicembre  1998,  n.  88,  concernenti
   l'attuazione  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, in
   materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
   Stato alle regioni e agli enti locali.
    1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1998,
n.  85  (Attribuzione  agli  enti  locali e disciplina generale delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  in materia di tutela della
salute,    servizi   sociali,   istruzione   scolastica,   formazione
professionale,  beni  e  attivita'  culturali e spettacolo, conferiti
alla  regione  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come
modificata   dalla  legge  regionale  16 gennaio  2001,  n.  1,  sono
soppresse le seguenti parole: "livelli e".
    2.  La  rubrica  dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del 1998
come  modificata  dalla  legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituita
dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni".
    3.  Il  comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del 1998,
come  modificata  dalla  legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituito
dal seguente:
    "1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni
delle  funzioni  conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma
2,  del  decreto,  il  consiglio  regionale  approva  il programma di
riordino  territoriale  di  cui  all'art.  33,  comma  3, del decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  recante il testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali".
    4.  I  commi  2  e  3 dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del
1998,  come  modificata  dalla  legge  regionale  n. 1 del 2001, sono
abrogati.
    5.  Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1998,
n.  87  (Attribuzione  agli  enti  locali e disciplina generale delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  in materia di artigianato,
industria,    fiere    e    mercati,   commercio,   turismo,   sport,
internazionalizzazione   delle   imprese   e   camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  conferiti  alla Regione dal
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112) come modificata dalla
legge  regionale  n.  1  del 2001, sono soppresse le seguenti parole:
"livelli e".
    6.  La  rubrica  dell'articolo  5 della legge regionale n. 87 del
1998  come  modificata  dalla  legge  regionale  n.  1  del  2001, e'
sostituita dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni".
    7.  Il  comma  1 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1998
come  modificata  dalla  legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituito
dal seguente:
    "1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni
delle  funzioni  conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma
2,  del  decreto  legislativo n. 112 del 1998, il consiglio regionale
approva  il  programma  di  riordino territoriale di cui all'art. 33,
comma 3,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
    8. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1998
come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.
    9.  Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1998,
n.  88  (Attribuzione  agli  enti  locali e disciplina generale delle
funzioni  amministrative  e  dei  compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei rifiuti,
risorse  idriche  e  difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere  pubbliche,  viabilita'  e trasporti conferite alla Regione dal
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112) come modificata dalla
legge  regionale  n.  1  del 2001, sono soppresse le seguenti parole:
"livelli e";.
    10.  La  rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del 1998
come  modificata  dalla  legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituita
dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni".
    11.  Il  comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del 1998
come  modificata  dalla  legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituito
dal seguente:
    "1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni
delle  funzioni  conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma
2,  del  decreto  legislativo n. 112 del 1998, il consiglio regionale
approva  il  programma  di  riordino territoriale di cui all'art. 33,
comma  3,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.".
    12.  I  commi  2  e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del
1998  come  modificata  dalla  legge  regionale  n.  1 del 2001, sono
abrogati.