Art. 14. Modificazioni alle leggi regionali 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali. 1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attivita' culturali e spettacolo, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e". 2. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituita dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni". 3. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del 1998, come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto, il consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". 4. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 85 del 1998, come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati. 5. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e". 6. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituita dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni". 7. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". 8. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 87 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati. 9. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono soppresse le seguenti parole: "livelli e";. 10. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituita dalla seguente: "Esercizio associato delle funzioni". 11. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.". 12. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 88 del 1998 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2001, sono abrogati.