Art. 15. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte con i fondi accantonati sul cap. 50000 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 con la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo capitolo: In diminuzione Cap. 50000 "Fondo globale finanziamento spese adempimento di funzioni normali" (Spese correnti articoli 38-87 legge regionale 6 maggio 1977, n. 28), L. 3.000.000.000. (Euro 1.549.370,70) di nuova istituzione Cap. 5015 "Spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione delle forme associative di Comuni" (legge regionale 16 agosto 2001, n. 40) L. 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) 2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si provvedera' con le relative leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 agosto 2001 MONTEMAGNI (designato con D.P.G.R. n. 152 del 27.6.2001) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2001 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 2001.