Art. 15.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge, pari a lire 3
miliardi  per  l'anno  2001, si fa fronte con i fondi accantonati sul
cap.  50000  del  bilancio  di previsione per l'esercizio 2001 con la
seguente  variazione  di  bilancio  per competenza e cassa di analogo
capitolo:
      In diminuzione


Cap. 50000 "Fondo globale finanziamento spese
 adempimento di funzioni normali" (Spese correnti
 articoli 38-87 legge regionale 6 maggio 1977,
 n. 28),                                       L. 3.000.000.000.
                                             (Euro 1.549.370,70)

di nuova istituzione

Cap. 5015 "Spese per il riordino territoriale
 e per l'incentivazione delle forme associative
 di Comuni" (legge regionale 16 agosto 2001,
 n. 40)                                        L. 3.000.000.000
                                             (Euro 1.549.370,70)

    2.  Agli  oneri di spesa per i successivi esercizi si provvedera'
con le relative leggi di bilancio.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 16 agosto 2001
                             MONTEMAGNI
            (designato con D.P.G.R. n. 152 del 27.6.2001)
    La  presente  legge  e'  stata  approvata dal consiglio regionale
nella  seduta  del 26 luglio 2001 ed e' stata vistata dal commissario
del Governo il 10 agosto 2001.