Art. 2. Programma di riordino territoriale 1. Il programma di riordino territoriale effettua la ricognizione, ai sensi della legislatura vigente, degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla legislazione regionale, il programma individua inoltre, per le funzioni conferite dalla Regione: a) gli eventuali ulteriori ambiti territoriali per i quali sono previste specifiche modalita' di esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi; in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali o economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare; b) i livelli ottimali per i quali e' previsto l'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata, in relazione alle caratteristiche demografiche dei comuni medesimi, e il termine entro il quale e' assicurato detto esercizio. 3. Il programma stabilisce altresi' le condizioni e i requisiti per la concessione e l'eventuale revoca di contributi finanziari e la misura dei contributi medesimi per l'effettivo esercizio associato di funzioni e servizi tra i comuni compresi nell'ambito territoriale o nel livello ottimale, e per i comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o piu' comuni. 4. I trasferimenti di risorse finanziarie, conseguenti al conferimento ai comuni di funzioni regionali per le quali e' previsto l'esercizio nel livello ottimale individuata sulla base delle disposizioni della presente legge, sono effettuati in misura ridotta, pari al 50 per cento delle risorse spettanti, quando destinatari del conferimento sono comuni compresi nel livello ottimale, per il tempo in cui detti comuni, decorso il termine di cui al comma 2, lettera b), non hanno provveduto all'effettivo esercizio associato di funzioni e servizi secondo le previsioni del programma di riordino territoriale.