Art. 2.
                 Programma di riordino territoriale
    1.   Il   programma   di   riordino   territoriale   effettua  la
ricognizione,  ai  sensi  della  legislatura  vigente,  degli  ambiti
territoriali   e   dei  livelli  ottimali  previsti  per  l'esercizio
associato sovracomunale di funzioni e servizi.
    2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla legislazione
regionale,  il programma individua inoltre, per le funzioni conferite
dalla Regione:
      a) gli eventuali ulteriori ambiti territoriali per i quali sono
previste  specifiche  modalita'  di  esercizio  in forma associata di
compiti  di  programmazione,  di  organizzazione  o  di  gestione dei
servizi;   in  relazione  alle  caratteristiche  fisiche,  sociali  o
economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare;
      b) i  livelli  ottimali  per i quali e' previsto l'esercizio di
funzioni  e  servizi  comunali  in forma associata, in relazione alle
caratteristiche  demografiche dei comuni medesimi, e il termine entro
il quale e' assicurato detto esercizio.
    3.  Il  programma stabilisce altresi' le condizioni e i requisiti
per la concessione e l'eventuale revoca di contributi finanziari e la
misura dei contributi medesimi per l'effettivo esercizio associato di
funzioni  e  servizi tra i comuni compresi nell'ambito territoriale o
nel  livello  ottimale,  e  per  i  comuni  istituiti  per  fusione o
derivanti da incorporazione di uno o piu' comuni.
    4.   I  trasferimenti  di  risorse  finanziarie,  conseguenti  al
conferimento ai comuni di funzioni regionali per le quali e' previsto
l'esercizio   nel  livello  ottimale  individuata  sulla  base  delle
disposizioni della presente legge, sono effettuati in misura ridotta,
pari  al 50 per cento delle risorse spettanti, quando destinatari del
conferimento  sono comuni compresi nel livello ottimale, per il tempo
in  cui  detti  comuni, decorso il termine di cui al comma 2, lettera
b),   non  hanno  provveduto  all'effettivo  esercizio  associato  di
funzioni  e  servizi  secondo le previsioni del programma di riordino
territoriale.