Art. 3. Criteri generali per l'individuazione dei livelli ottimali 1. Il livello ottimale e' individuato per comuni associati, la cui dimensione demografica complessiva non sia inferiore a 10 mila abitanti; il livello ottimale puo' essere individuato per comuni associati con popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti quando sia dimostrata una capacita' organizzativa sufficiente ad esercitare le funzioni conferite dalla Regione. 2. La capacita' organizzativa di cui al comma 1, si intende dimostrata quando i comuni associati costituiscono una comunita' montana. 3. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una comunita' montana, l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la comunita' medesima.