Art. 3.
                Criteri generali per l'individuazione
                        dei livelli ottimali
    1.  Il  livello  ottimale e' individuato per comuni associati, la
cui  dimensione  demografica  complessiva non sia inferiore a 10 mila
abitanti;  il  livello  ottimale  puo'  essere individuato per comuni
associati  con  popolazione  complessiva inferiore a 10 mila abitanti
quando  sia  dimostrata  una  capacita'  organizzativa sufficiente ad
esercitare le funzioni conferite dalla Regione.
    2.  La  capacita'  organizzativa  di  cui  al comma 1, si intende
dimostrata  quando  i  comuni  associati  costituiscono una comunita'
montana.
    3.  Quando  il livello ottimale coincide con il territorio di una
comunita'  montana,  l'esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi
previsto  per  detto  livello  avviene  esclusivamente  attraverso la
comunita' medesima.