Art. 4.
                         Proposte dei comuni
    1.  I comuni entro il termine, non inferiore a centoventi giorni,
stabilito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, presentano
alla  giunta  regionale  le  proposte  di individuazione degli ambiti
territoriali e dei livelli ottimali di cui all'art. 2, comma 2.
    2. Le proposte sono corredate:
      a) dall'indicazione  delle  funzioni e dei servizi esercitati o
in progetto di essere esercitati in forma associata;
      b) da  una  valutazione  dei  risultati  conseguiti e di quelli
attesi,  concernente  l'impatto sull'efficienza delle amministrazioni
coinvolte    nell'esercizio    associato,   nonche'   l'economicita',
l'adeguatezza  e  l'efficacia  di detto esercizio, anche in relazione
alla  estensione dei servizi per i cittadini e al miglioramento della
qualita' dei servizi medesimi;
      c) dalla  indicazione  dei  soggetti  e  delle  forme prescelte
dell'esercizio associato per il livello ottimale, tra quelli indicati
nel  titolo  II,  capo  IV e capo V del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267  (Testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali).
    3.  Le proposte possono altresi' prevedere le ipotesi di modifica
delle  circoscrizioni  comunali, concertate tra i comuni interessati,
per  le  quali  si  preveda  l'avvio  della procedura di modifica nel
triennio successivo.