Art. 4. Proposte dei comuni 1. I comuni entro il termine, non inferiore a centoventi giorni, stabilito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, presentano alla giunta regionale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di cui all'art. 2, comma 2. 2. Le proposte sono corredate: a) dall'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati o in progetto di essere esercitati in forma associata; b) da una valutazione dei risultati conseguiti e di quelli attesi, concernente l'impatto sull'efficienza delle amministrazioni coinvolte nell'esercizio associato, nonche' l'economicita', l'adeguatezza e l'efficacia di detto esercizio, anche in relazione alla estensione dei servizi per i cittadini e al miglioramento della qualita' dei servizi medesimi; c) dalla indicazione dei soggetti e delle forme prescelte dell'esercizio associato per il livello ottimale, tra quelli indicati nel titolo II, capo IV e capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 3. Le proposte possono altresi' prevedere le ipotesi di modifica delle circoscrizioni comunali, concertate tra i comuni interessati, per le quali si preveda l'avvio della procedura di modifica nel triennio successivo.