Art. 5. Procedura di adozione del programma di riordino territoriale 1. Decorso il termine di cui all'art. 4, comma 1, le proposte relative alla individuazione dei livelli ottimali, delle funzioni e dei servizi, per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti che non vi abbiano provveduto, sono effettuate dalla provincia entro sessanta giorni dalla richiesta della giunta regionale. 2. Entro i successivi sessanta giorni, la giunta regionale, esaminate le proposte pervenute, predispone lo schema preliminare di programma di riordino territoriale, contenente gli elementi di cui all'Art. 2, commi 1, 2 e 3. Lo schema preliminare e' sottoposto alla sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il procedimento di concertazione si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la giunta regionale adotta lo schema preliminare di programma anche in assenza dell'intesa. 3. Lo schema preliminare e' trasmesso ai comuni, alle province e alle comunita' montane; nei trenta giorni successivi, i comuni, le province e le comunita' montane possono far pervenire le proprie osservazioni. La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, valutate le osservazioni nella sede concertativa, definisce la proposta di programma di riordino e la sottopone per l'approvazione al consiglio regionale. 4. Il programma di riordino territoriale ha validita' dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.