Art. 5.
                 Procedura di adozione del programma
                      di riordino territoriale
    1.  Decorso  il  termine  di cui all'art. 4, comma 1, le proposte
relative  alla  individuazione dei livelli ottimali, delle funzioni e
dei  servizi,  per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a 10 mila
abitanti  che  non  vi  abbiano  provveduto,  sono  effettuate  dalla
provincia   entro   sessanta  giorni  dalla  richiesta  della  giunta
regionale.
    2.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni,  la giunta regionale,
esaminate  le proposte pervenute, predispone lo schema preliminare di
programma  di  riordino  territoriale, contenente gli elementi di cui
all'Art.  2, commi 1, 2 e 3. Lo schema preliminare e' sottoposto alla
sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  (Conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59).  Il  procedimento di concertazione si svolge entro il termine di
sessanta  giorni,  trascorso  il  quale la giunta regionale adotta lo
schema preliminare di programma anche in assenza dell'intesa.
    3.  Lo schema preliminare e' trasmesso ai comuni, alle province e
alle  comunita'  montane;  nei trenta giorni successivi, i comuni, le
province  e  le  comunita'  montane  possono far pervenire le proprie
osservazioni.  La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni,
valutate  le  osservazioni  nella  sede  concertativa,  definisce  la
proposta  di  programma di riordino e la sottopone per l'approvazione
al consiglio regionale.
    4.  Il programma di riordino territoriale ha validita' dalla data
della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.