Art. 6. Aggiornamenti del programma 1. Il programma di riordino territoriale e' aggiornato almeno ogni tre anni, nella parte relativa all'individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali, con la procedura di cui agli articoli 4 e 5, su iniziativa della giunta regionale. In sede di aggiornamento del programma, i termini procedurali previsti dall'art. 4, comma 1, e dall'Art. 5, comma 1 e 2, sono ridotti della meta'. La procedura di aggiornamento del programma puo' essere limitata ai comuni e alle province interessati. 2. Le previsioni del programma di riordino territoriale relative ai contributi di cui all'art. 2, comma 3, sono aggiornate su iniziativa della giunta regionale, previo esperimento della fase di concertazione di cui all'art. 5, comma 2. 3. La giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari quando si tratta di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali.