Art. 6.
                     Aggiornamenti del programma
    1.  Il  programma  di  riordino territoriale e' aggiornato almeno
ogni  tre  anni, nella parte relativa all'individuazione degli ambiti
territoriali  e  dei  livelli  ottimali, con la procedura di cui agli
articoli  4  e  5,  su  iniziativa della giunta regionale. In sede di
aggiornamento del programma, i termini procedurali previsti dall'art.
4,  comma 1, e dall'Art. 5, comma 1 e 2, sono ridotti della meta'. La
procedura  di  aggiornamento  del  programma  puo' essere limitata ai
comuni e alle province interessati.
    2.  Le previsioni del programma di riordino territoriale relative
ai  contributi  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  sono  aggiornate su
iniziativa  della  giunta regionale, previo esperimento della fase di
concertazione di cui all'art. 5, comma 2.
    3.  La  giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti
necessari   quando  si  tratta  di  dare  esecuzione  a  disposizioni
legislative   o   regolamentari   successivamente   intervenute   che
comportano   la  variazione  di  ambiti  territoriali  o  di  livelli
ottimali,  ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione
di  unioni  di  comuni  o  dell'avvio  in  altra  forma  di  gestioni
associate,  o  del  compimento  delle  procedure  di  modifica  delle
circoscrizioni comunali.