Art. 8.
             Condizioni e requisiti per l'incentivazione
    1.   Le   condizioni   e   i   requisiti   per   l'incentivazione
dell'esercizio  associato  sovracomunale  di  funzioni e servizi sono
definiti dal programma di riordino territoriale secondo i criteri del
presente articolo.
    2.  Possono accedere ai contributi i comuni istituiti per fusione
o derivanti da incorporazione di uno o piu' comuni.
    3.   Le  comunita'  montane  possono  accedere  ai  contributi  a
condizione  che  assumano l'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali ulteriori rispetto ai propri.
    4.  L'unione  di  comuni puo' accedere ai contributi a condizione
che  eserciti  una  pluralita'  di funzioni. Il programma di riordino
territoriale   prevede   che,  di  norma,  ai  fini  dell'accesso  ai
contributi:
      a) l'unione  debba  comprendere comuni appartenenti alla stessa
provincia,  salvo  che  sia  gia' stato espresso il parere favorevole
della  Regione  ai  sensi dell'art. 133 della Costituzione ovvero che
l'unione  sia  comunque  compresa  in  uno  degli ambiti territoriali
individuati nel programma di riordino territoriale;
      b) in caso di comuni appartenenti a comunita' montane, l'unione
non  comprenda  comuni  appartenenti  a comunita' montane diverse: in
caso di comuni appartenenti alla medesima comunita' montana, l'unione
sia promossa d'intesa con la comunita' montana, interessi meno del 50
per  cento  dei  comuni  della  comunita'  montana e abbia dimensione
territoriale   inferiore   al  50  per  cento  del  territorio  della
comunita'.
    5.  I  comuni  possono  accedere  ai  contributi a condizione che
l'esercizio  di  funzioni e servizi avvenga mediante convenzione, che
preveda  la  costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni da
parte  degli  enti  partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
ovvero  la  costituzione  di  un  consorzio ai sensi dell'art. 31 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.
    6.  Non  sono  ammesse  a  beneficiare  dei  contributi  le forme
associative  obbligatorie  di cui all'art. 30, comma 3 e all'art. 31,
comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  267  del 2000, e ogni altro
esercizio  in  forma  associata  di  compiti  di  programmazione,  di
organizzazione  e  di  gestione di servizi obbligatoriamente previsto
dalla legislazione regionale.
    7.  Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo,  il  programma  di  riordino  territoriale  puo'  prevedere
ulteriori condizioni e requisiti per l'incentivazione.