Art. 8. Condizioni e requisiti per l'incentivazione 1. Le condizioni e i requisiti per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi sono definiti dal programma di riordino territoriale secondo i criteri del presente articolo. 2. Possono accedere ai contributi i comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o piu' comuni. 3. Le comunita' montane possono accedere ai contributi a condizione che assumano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ulteriori rispetto ai propri. 4. L'unione di comuni puo' accedere ai contributi a condizione che eserciti una pluralita' di funzioni. Il programma di riordino territoriale prevede che, di norma, ai fini dell'accesso ai contributi: a) l'unione debba comprendere comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia gia' stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell'art. 133 della Costituzione ovvero che l'unione sia comunque compresa in uno degli ambiti territoriali individuati nel programma di riordino territoriale; b) in caso di comuni appartenenti a comunita' montane, l'unione non comprenda comuni appartenenti a comunita' montane diverse: in caso di comuni appartenenti alla medesima comunita' montana, l'unione sia promossa d'intesa con la comunita' montana, interessi meno del 50 per cento dei comuni della comunita' montana e abbia dimensione territoriale inferiore al 50 per cento del territorio della comunita'. 5. I comuni possono accedere ai contributi a condizione che l'esercizio di funzioni e servizi avvenga mediante convenzione, che preveda la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 6. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 30, comma 3 e all'art. 31, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsto dalla legislazione regionale. 7. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il programma di riordino territoriale puo' prevedere ulteriori condizioni e requisiti per l'incentivazione.