Art. 9. Tipologia, misura e durata dei contributi 1. La tipologia e la misura dei contributi per l'incentivazione dell'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi sono definite dal programma di riordino territoriale secondo i criteri del presente articolo. 2. Per l'effettiva attivazione dell'esercizio associato e' concesso un contributo forfetario, consistente in una somma calcolata in rapporto al numero dei comuni coinvolti ed al numero di funzioni e servizi esercitati in forma associata. Per l'esercizio associato mediante unione di comuni o comunita' montane e' previsto un contributo forfetario piu' elevato. Nel caso di fusioni o incorporazioni, il contributo forfetario relativo alle unioni e' raddoppiato; al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione i contributi annuali di cui al comma 3 sono assegnati in misura doppia, in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati. 3. Sono concessi contributi annuali, fino ad un massimo di cinque anni, sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri: a) rilevanza e tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata; b) densita' demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa; c) numero dei comuni ricompresi nella forma associativa. 4. Il criterio relativo alla rilevanza e alla tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata e' applicato assegnando contributi per ogni funzione o servizio esercitati, compresi i servizi generali di amministrazione. Ai fini della concessione del contributo, sono rilevanti le funzioni e i servizi indicati nel programma di riordino territoriale che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale, con esclusione delle funzioni di coordinamento. I contributi sono concessi in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati in forma associata. 5. Il criterio relativo alla densita' demografica e' riferito all'insieme delle circoscrizioni comunali interessate alla forma associativa ed e' applicato valorizzando i territori in cui la densita' demografica risulta piu' bassa. 6. Il criterio relativo al numero dei comuni ricompresi nella forma associativa e' applicato mediante incremento percentuale dei contributi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5. 7. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3, il programma di riordino territoriale puo' prevedere ulteriori criteri per la definizione della misura dei contributi.