Art. 9.
              Tipologia, misura e durata dei contributi
    1.  La  tipologia e la misura dei contributi per l'incentivazione
dell'esercizio  associato  sovracomunale  di  funzioni e servizi sono
definite dal programma di riordino territoriale secondo i criteri del
presente articolo.
    2.   Per  l'effettiva  attivazione  dell'esercizio  associato  e'
concesso un contributo forfetario, consistente in una somma calcolata
in rapporto al numero dei comuni coinvolti ed al numero di funzioni e
servizi  esercitati  in  forma  associata.  Per l'esercizio associato
mediante  unione  di  comuni  o  comunita'  montane  e'  previsto  un
contributo   forfetario   piu'   elevato.   Nel  caso  di  fusioni  o
incorporazioni,  il  contributo  forfetario  relativo  alle unioni e'
raddoppiato; al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione
i  contributi  annuali  di  cui  al  comma 3 sono assegnati in misura
doppia,  in  relazione  alle  funzioni  e  ai  servizi effettivamente
esercitati.
    3. Sono concessi contributi annuali, fino ad un massimo di cinque
anni, sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
      a) rilevanza   e   tipologia   delle  funzioni  e  dei  servizi
esercitati in forma associata;
      b) densita'  demografica  dei  comuni  ricompresi  nella  forma
associativa;
      c) numero dei comuni ricompresi nella forma associativa.
    4.  Il  criterio  relativo  alla rilevanza e alla tipologia delle
funzioni  e  dei  servizi  esercitati in forma associata e' applicato
assegnando  contributi  per  ogni  funzione  o  servizio  esercitati,
compresi  i  servizi  generali  di  amministrazione.  Ai  fini  della
concessione  del  contributo,  sono rilevanti le funzioni e i servizi
indicati  nel  programma  di  riordino  territoriale  che  comportano
integrazione   di   competenze,   strutture,   risorse   finanziarie,
personale,   con   esclusione  delle  funzioni  di  coordinamento.  I
contributi  sono  concessi  in  relazione  alle funzioni e ai servizi
effettivamente esercitati in forma associata.
    5.  Il  criterio  relativo  alla densita' demografica e' riferito
all'insieme  delle  circoscrizioni  comunali  interessate  alla forma
associativa  ed  e'  applicato  valorizzando  i  territori  in cui la
densita' demografica risulta piu' bassa.
    6.  Il  criterio  relativo  al numero dei comuni ricompresi nella
forma  associativa  e'  applicato mediante incremento percentuale dei
contributi assegnati ai sensi dei commi 4 e 5.
    7.  Ferma  restando l'applicazione delle disposizioni dei commi 2
e 3,  il  programma di riordino territoriale puo' prevedere ulteriori
criteri per la definizione della misura dei contributi.