Allegato 1
PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE  ED  ESERCIZIO  DI  PICCOLI  IMPIANTI  DI
                    RISALITA MOBILI A FUNE BASSA
                               Capo I
                           Norme generali
                               Art. 1
                       Ambito di applicazione
    1.  Il  presente  regolamento  determina  le  norme  tecniche  di
sicurezza  per  la  progettazione,  la  costruzione  e l'esercizio di
piccoli  impianti  di risalita mobili a fune bassa, la documentazione
da  prodursi  per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli
stessi,  nonche'  le prescrizioni particolari relativamente all'uso e
alla sicurezza di tali impianti, in attuazione dell'art. 16-bis della
legge  provinciale  19 luglio 1994, n. 3, recante l'ordinamento della
professione di maestro di sci e delle scuole di sci.
    2.  Agli  effetti  delle presenti norme, per impianto di risalita
mobile  a  fune  bassa,  di seguito chiamato sciovia a fune bassa, si
intende  una  sciovia  in cui la fune di trazione corre ad un'altezza
dal  terreno  tale  da consentire all'utente l'afferramento diretto o
con  interposizione di un dispositivo di traino di ridotta lunghezza.
La lunghezza dell'impianto, misurato tra il punto di attacco e quello
di distacco, non deve essere maggiore di 60 m.
                               Capo II
  Norme tecniche di sicurezza per la progettazione e la costruzione
                               Art. 2.
                       Documentazione tecnica
    l.  Il progetto consiste dei seguenti elaborati numerati, firmati
dal  richiedente  l'autorizzazione all'esercizio della sciovia a fune
bassa  e  dall'ingegnere  progettista,  esperto  in campo funiviario,
iscritto nell'albo professionale:
      a) descrizione   delle   caratteristiche  costruttive  generali
dell'impianto,  compresa  l'illustrazione  delle  parti regolamentate
dalle  presenti  norme,  nonche' la dimostrazione della rispondenza a
dette norme e disposizioni;
      b) carta  topografica  in  scala  1:5.000,  ove  esistente, con
indicazione del tracciato dell'impianto;
      c) disegno,  in  scala  1:200,  del  profilo  longitudinale del
tracciato,  con  rappresentazione  della configurazione assunta dalla
fune  traente  e  con  indicazione  della pendenza massima della fune
traente e del tracciato;
      d) planimetria,  in  scala  1:200,  comprendente  le recinzioni
previste per la linea e le stazioni;
      e) verifica della fune traente e della relativa configurazione;
      f) disegni  di  insieme della stazione motrice e della stazione
di rinvio con le verifiche di calcolo degli elementi principali;
      g) schema  funzionale  dei  circuiti di potenza, di comando, di
sicurezza,  di  segnalazione  e  di  telecomunicazione,  con relativa
descrizione  illustrativa,  redatto  in  conformita'  alle  norme del
comitato elettrotecnico italiano (CEI);
      h) indicazione   della   provenienza  dei  principali  elementi
meccanici  ed elettrici costituenti la sciovia, con indicazione delle
ditte costruttrici e fornitrici;
      i) fascicolo   contenente   le  istruzioni  per  il  montaggio,
l'esercizio   e  la  manutenzione,  comprese  le  prove  e  verifiche
periodiche,  nonche'  il  programma  degli  esami  da  effettuare  in
occasione delle revisioni speciali; il fascicolo e' da completare con
le  istruzioni  per  la messa a terra elettrica e per i provvedimenti
antinfortunistici.
    2.  Se lo stesso impianto viene montato su tracciati diversi, per
ogni  tracciato deve essere prodotta la documentazione tecnica di cui
alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1.
                               Art. 3.
                         Tracciato e profilo
    l.  Il tracciato dell'impianto deve essere rettilineo e scelto in
modo  da  non  presentare  pericoli  per gli sciatori trasportati. Il
profilo  del  terreno  deve  adattarsi alla configurazione della fune
traente,  l'altezza  della fune del ramo di salita, misurata rispetto
alla  pista  innevata,  deve  rimanere, anche in assenza di sciatori,
compresa tra 1,50 m. e 0,40 m. Non sono ammessi sostegni ne' sul ramo
di salita ne su quello di discesa.
    2.  Per  l'ancoraggio  delle  stazioni  sono  ammessi, oltre alle
fondazioni  fisse, sistemi di zavorra da realizzare con blocchetti di
calcestruzzo.
    3.  Le  stazioni  ed  il  tracciato,  ad  eccezione delle zone di
partenza  e  di arrivo, vanno recintati in modo da impedire l'accesso
alle parti in movimento dell'impianto.
    4.  La  pendenza  massima sia della pista che della fune non deve
superare il 25 per cento per le manovie ed il 35 per cento se la fune
traente e' munita di dispositivo di traino.
    5. La larghezza della pista di risalita deve essere di almeno 2,5
m.;  la  proiezione  verticale della fune traente si deve trovare nel
terzo medio di tale larghezza.
    6. Non sono ammesse pendenze trasversali della pista di risalita.
    7.  La  distanza  minima  tra  le  strutture  della sciovia, funi
comprese,  ed  ostacoli  non  appartenenti  all'impianto  deve essere
superiore a 3 m.
                               Art. 4.
                               F u n i
    1.  La tensione della fune traente deve essere mantenuta entro un
intervallo opportunamente prefissato.
    2.  La  fune  traente  deve  essere  composta  di fibre tessili o
sintetiche  di  diametro  non  inferiore  a 12 mm. ed essere del tipo
antigirevole.
    3.  Il fabbricante deve certificare le caratteristiche delle funi
traenti, il loro carico minimo di rottura per trazione e le modalita'
di esecuzione dell'impalmatura.
    4.  Le  funi  di  ancoraggio  e  di  regolazione  che  sopportano
direttamente il tiro dell'anello di trazione devono essere, di norma,
di  tipo  unificato.  Nel  caso  di  impiego del dispositivo del tipo
"tirfort",  le  caratteristiche  della  relativa  fune  devono essere
dichiarate  dal  costruttore  indicando  il  carico minimo di rottura
della fune.
    5. La fune traente deve essere giuntata mediante impalmatura. Non
e' ammessa piu' di una impalmatura.
    6.  Le  operazioni  di  impalmatura  vanno  eseguite da personale
specializzato  secondo  le  modalita'  indicate dal fabbricante della
fune di cui al comma 3. Delle operazioni va redatto apposito verbale.
                               Art. 5.
                    Grado di sicurezza delle funi
    1. Per la fune traente il grado di sicurezza risulta dal rapporto
tra il carico di rottura e lo sforzo di trazione assiale a regime nel
tratto  piu'  sollecitato,  mentre  per  le  altre  funi  risulta dal
rapporto  tra  il carico somma e lo sforzo assiale massimo nella fune
stessa.
    2.  Il  calcolo  della  tensione  di lavoro della fune traente e'
effettuato sulla base delle seguenti ipotesi convenzionali:
      a) impianto a regime;
      b) massa dello sciatore pari ad 80 kg;
      c) coefficiente di attrito tra sci e neve pari a 0,06.
    3.  Il  grado  di  sicurezza  delle  funi  nuove  non deve essere
inferiore a:
      a) 5,5 per le funi traenti;
      b) 6,0  per le funi tenditrici, di regolazione e ausiliarie che
sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione;
      c) 6,5,   qualora  sulle  funi  tenditrici,  di  regolazione  e
ausiliarie vengono applicati morsetti di serraggio che interessano il
ramo in tensione.
                               Art. 6.
                       Attacchi di estremita'
    l.  Gli  attacchi di estremita' delle funi devono essere del tipo
ad  attrito su tamburo o del tipo a redancia. Gli attacchi a redancia
sono  ammessi  soltanto  per  le  funi di ancoraggio, purche' vengano
utilizzati idonei morsetti.
    2.  Le  redance  devono  avere  un  raggio  di  curvatura minimo,
misurato  in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a tre
volte il diametro della fune stessa.
    3.  Le  pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono
le  funi  di  regolazione  e  di ancoraggio devono avere un diametro,
misurato  in  corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 15
volte quello della fune medesima.
    4.  L'avvolgimento  delle funi sui tamburi deve essere realizzato
con almeno tre spire complete. Il capo libero deve essere bloccato da
due  morsetti  a  piastra,  montati l'uno vicino all'altro in modo da
segnalare l'eventuale scorrimento nella prima morsa.
    5.  Negli attacchi a redancia, i morsetti devono essere in numero
tale che un terzo di essi riesca ad impedire lo scorrimento.
    6. Non sono ammesse teste fuse.
                               Art. 7.
Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia
                               motrice
  1.  L'aderenza  per evitare lo scorrimento della fune traente sulla
puleggia motrice e' assicurata quando si verifica la relazione:



                               (f alfa)
    T/t (maggiore o uguale) a e


dove:      T/t  e'  il  rapporto  tra  la  tensione all'ingresso e la
tensione  all'uscita  della  puleggia  motrice  nelle condizioni piu'
sfavorevoli;
    e e' la base dei logaritmi naturali;
    alpha  e'  l'angolo,  espresso in radianti, di avvolgimento della
fune traente sulla puleggia motrice;
    f  e'  il coefficiente di attrito tra fune e gola della puleggia,
che  convenzionalmente  si  assume  pari  a 0,25 per gole guarnite in
gomma vulcanizzata.
    2.  Nella  determinazione  delle  tensioni  all'ingresso  (T)  ed
all'uscita   (t)  della  puleggia  motrice  si  tiene  conto  di  una
accelerazione media nella fase di avviamento non inferiore a 0,4 m/s.
Eventuali   scarti   maggiori   dell'accelerazione   effettiva  vanno
contenuti  in  maniera tale da non provocare scorrimenti apprezzabili
della fune traente sulla puleggia motrice.
                               Art. 8.
   Velocita' d'esercizio e intervallo tra i dispositivi di traino
    1. La velocita' massima d'esercizio e' fissata in 1,6 m/s.
    2. L'intervallo minimo di tempo intercorrente tra due dispositivi
di traino consecutivi e' fissato in 5 secondi.
                               Art. 9.
                Disposizioni concernenti le stazioni
    l. Le pulegge sulle quali si avvolge la fune traente devono avere
la  gola  rivestita con idoneo materiale cedevole, atto ad assicurare
la  necessaria aderenza. Il loro diametro, misurato in corrispondenza
dell'asse della fune traente, non deve essere inferiore a 30 volte il
diametro della medesima.
    2.  Le  pulegge  devono  essere  provviste di dispositivi atti ad
eliminare la neve ed il ghiaccio.
    3.  Gli  organi  in  movimento delle stazioni, le apparecchiature
elettriche  e,  in genere, tutti i dispositivi che possano presentare
pericoli  per le persone o che riguardino la sicurezza dell'esercizio
vanno resi inaccessibili alle persone mediante protezioni permanenti.
    4. La puleggia della stazione a monte deve essere preferibilmente
del  tipo  sospeso, con franco verticale rispetto al terreno innevato
non inferiore a 2 m. Qualora detta puleggia non sia del tipo sospeso,
in  corrispondenza  della stazione a monte va prevista una carenatura
in  materiale soffice, tale da impedire che lo sciatore eventualmente
impigliatosi  possa venire a contatto con le strutture della stazione
stessa.
    5.  Prima  della  puleggia  a  monte  vanno previsti due distinti
dispositivi  di  arresto automatico dell'impianto per mancato sgancio
dello  sciatore  dalla fune traente, realizzati con tipologia diversa
come segue:
      a) il primo ad una distanza non inferiore a 10 m dalla predetta
puleggia;
      b) il secondo ad una distanza, dalla stessa puleggia, superiore
al massimo spazio di arresto.
    6.  La  stazione a monte va dotata di dispositivo che permetta la
regolazione della fune traente in entrata nella puleggia.
    7.  Nelle stazioni deve trovarsi un comando, del tipo a consenso,
per  l'arresto  dell'impianto.  Tale  comando  deve essere ubicato in
prossimita'  dei  punti  di  attacco e di distacco degli sciatori, in
maniera  da  poter  essere  azionato tempestivamente dal personale in
caso  di  necessita'. Alla stazione di rinvio deve essere previsto un
ulteriore comando di arresto del tipo a chiave estraibile.
    8.  Tutte  le  apparecchiature  elettriche,  compreso  il  motore
elettrico,  se  non installate in un locale chiuso, devono essere del
tipo a tenuta stagna.
    9.  Le  caratteristiche  dell'azionamento  ed  i  dispositivi  di
avviamento devono consentire partenze con accelerazioni graduali.
    10.  Le  apparecchiature  dei motori elettrici devono comprendere
anche  le  protezioni  previste dall'art. 15, comma 16, nonche' rele'
termici.
    11. Per l'azionamento non sono ammessi motori termici.
    12. Di norma l'argano deve essere munito di un freno. Detto freno
puo' essere sostituito con un dispositivo di antiretromarcia, purche'
lo  spazio  di  arresto spontaneo a vuoto sia inferiore alla distanza
tra   due   traini   oppure,  in  mancanza  di  essi,  alla  distanza
corrispondente allo spazio percorso in 5 secondi.
    13.  Qualora  la sorveglianza dell'impianto venga effettuata solo
dalla   stazione  a  monte,  le  apparecchiature  elettriche  per  le
segnalazioni  e per l'arresto dell'impianto devono essere disponibili
anche  in  tale stazione. In tal caso, prima della entrata della fune
nella  puleggia,  a  valle  deve  essere  previsto  un dispositivo di
arresto  automatico dell'impianto nell'eventualita' che un oggetto si
introduca  tra  fune  e  puleggia.  Tale  dispositivo di arresto deve
trovarsi  ad  una  distanza  dalla puleggia superiore al 1,2 volte il
massimo spazio di arresto.
                              Art. 10.
    1.  I dispositivi di tensione devono essere progettati prevedendo
la possibilita' d'impiego di funi tenditrici di tipo unificato.
    2.  Per  la  regolazione  della  tensione della fune traente deve
essere  utilizzato  un  arganello  di regolazione con trasmissione di
tipo irreversibile e munito dispositivo di blocco.
    3  ll  sistema di cui al comma 2, puo' essere sostituito anche da
un dispositivo del tipo "tirfort", sia come meccanismo di regolazione
della  tensione delle funi stabilmente collegato alle strutture fisse
di   stazione,   sia  come  meccanismo  di  ancoraggio  permanente  a
condizione   che   il   grado  di  sicurezza  del  disposivo  stesso,
determinato  come  rapporto  fra il suo carico di rottura, dichiarato
dal  costruttore,  ed  il  carico  massimo  d'esercizio,  risulti non
inferiore a 6,5.
    4.  Va  previsto  un  dispositivo  che  misuri automaticamente la
tensione  della fune traente e che arresti automaticamente l'impianto
in  caso  di  superamento della tensione massima e minima ammessa per
l'esercizio.
                              Art. 11.
      Norme per la costruzione e caratteristiche dei materiali
    l. La progettazione e l'esecuzione delle strutture dell'impianto,
fisse   o   mobili,  devono  essere  condotte  seguendo,  oltre  alle
prescrizioni del presente regolamento, gli insegnamenti della scienza
delle  costruzioe  le  regole  della  costruzione  di  macchine,  con
particolare  riguardo  alla  facilita'  di  montaggio,  smontaggio ed
ispezione   delle  varie  parti  e  rispettando,  inoltre,  le  norme
particolari  vigenti  per  i  vari  tipi di materiali, strutture e di
collegamenti, ivi compresi quelli mediante saldature.
    2.   I  materiali  utilizzati  per  la  costruzione  delle  parti
dell'impianto  interessanti la sicurezza dell'esercizio devono essere
di  qualita'  controllata ed esenti da difetti. In particolare devono
essere  in  grado di sopportare le piu' basse temperature d'esercizio
prevediili  senza  che  le  loro  caratteristiche  tecniche subiscano
alterazioni tali da compromettere la sicurezza.
                              Art. 12.
                         Gradi di sicurezza
    1.  Per  le  strutture mobili e gli organi fissi ed in movimento,
escluse le molle, valgono le seguenti prescrizioni:
      a)  gli  elementi  strutturali  e  gli  organi meccanici devono
possedere un grado di sicurezza allo snervamento non inferiore a 3;
      b) nei  complessi costituiti dall'unione di due o piu' elementi
strutturali  o  dall'accoppiamento  di  due  o piu' orgaini meccanici
elementari,   resi  solidali  per  attrito,  il  grado  di  sicurezza
dell'unione o dell'accoppiamento non deve essere inferiore a 3;
      c) gli  elementi  strutturali e gli organi meccanici soggetti a
ripetute   sollecitazioni  variabili  devono  presente  un  grado  di
sicurezza  non  inferiore  a 2, riferito al carico unitario limite di
fatica,  tenuto conto degli effetti di concentrazione delle tensioni,
degli  effetti  dovuti  alla finitura superficiale ed alle dimensioni
dell'elemento meccanico.
                              Art. 13.
Stabilita'  allo  scorrimento  ed  al  rovesciamento  del  sistema di
                      ancoraggio delle stazioni
    1.  Il  grado  di stabilita' allo scorrimento ed al rovesciamento
del  sistema di ancoraggio delle stazioni non deve essere inferiore a
1,5 nelle condizioni piu' sfavorevoli.
                              Art. 14.
                        Dispositivo di traino
    l.  Di norma, i dispositivi di traino, che devono essere del tipo
monoposto, sono composti da tre elementi:
      a) attacco alla fune;
      b) collegamento intermedio;
      c) attacco per lo sciatore.
    2. Il dispositivo di traino puo' essere costituito da alcuni o da
tutti  gli elementi di cui al comma 1; nel caso di impianti in cui lo
sciatore  impugna  direttamente  la fune, tali elementi sono assenti.
Non  sono  ammessi  dispositivi  di  traino  del tipo a contrasto. Il
dispositivo  di traino deve essere realizzato in modo tale da evitare
allo   sciatore   di  rimanere  impigliato  e  comunque  in  modo  da
consentirgli di staccarsi agevolmente all'arrivo.
                              Art. 15.
                         Impianti elettrici
    1.  L'impianto  elettrico,  considerato  a  partire dai terminali
all'ingresso  dell'interruttore  generale  di  bassa  tensione,  deve
prevedere  tutti  i  circuiti  ed i componenti necessari in relazione
alle  caratteristiche  meccaniche  dell'impianto  che  deve azionare.
Tutti  i  componenti impiegati devono essere di tipo professionale. I
dispositivi  di  comando  manuale  e  le  protezioni  il  cui mancato
intervento  possa  essere causa di pericolo o danno devono presentare
la   massima  affidabilita'.  Tutte  le  apparecchiature  elettriche,
comprese  quelle  telefoniche,  se  non  installate in locali chiusi,
possono  essere del tipo a tenuta stagna o racchiuse in alloggiamenti
separati a tenuta stagna.
    2.  Va  previsto  un  solo  comando di partenza. Non sono ammesse
soluzioni  circuitali  nelle  quali  il  comando  di  partenza  possa
escludere le protezioni, quelle indispensabili per l'avviamento.
    3.  I  circuiti  di comando devono essere galvanicamente separati
dai  circuiti  di  potenza.  La  tensione  nominale  verso  terra dei
circuiti  di  comando  non  deve  superare  i  110  volt  in corrente
alternata  (c.a.)  o  in  corrente continua (c.c.). Un morsetto delle
bobine dei circuiti di comando va collegato direttamente a massa.
      4.  L'impianto  va  dotato  di uno o piu' circuiti elettrici di
sicurezza  funzionanti in base al principio della corrente di riposo.
Nei  circuiti  di  sicurezza  esterni che si trovano totalmente od in
parte  all'esterno  delle  apparecchiature, la tensione impiegata non
deve  superare  i  25  volt  in  c.a. verso terra oppure i 50 volt in
c.c.verso   terra.   Nei   circuiti   di   sicurezza   interni   alle
apparecchiature la tensione impiegata non deve superare i 110 volt in
c.a. o in c.c. verso terra.
    5.  Ogni  circuito di sicurezza va realizzato in modo che i rele'
finali si diseccitino in caso di:
      a) interruzione del circuito;
      b) mancanza della tensione di alimentazione;
      c)  abbassamento  della  tensione di alimentazione provocata da
dispersione verso terra, difetto di isolamento o corto circuito.
    6. Nei circuiti di sicurezza:
      a)  tutti.  i  comandi  vanno disposti su uno solo dei rami che
collegano  la  sorgente  di  energia  con la bobina del rele', mentre
l'altro ramo deve essere collegato direttamente a terra;
      b)   la   sequenza   di  un  comando  di  arresto  deve  essere
irreversibile; inoltre, non si deve potere riavviare l'impianto senza
apposito ripristino eseguito dal banco di manovra;
      c)  anche al cessare della causa i rele' devono permanere nelle
condizioni di intervento fino al ripristino.
    7. Nei circuiti di sicurezza esterni:
      a)  i  rele' o dispositivi finali devono rispondere al criterio
della ridondanza;
      b)  i  predetti rele' devono essere muniti di un dispositivo di
controllo di efficienza.
    8.  Il  circuito  di  linea  deve  essere  tipizzato  secondo  le
modalita'  di  cui  all'allegato  E  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  15 marzo  1982,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 24 maggio 1982, n. 140.
    9.   I   circuiti   di   segnalazione   e  misura  devono  essere
galvanicamente  separati  dai  circuiti  di  potenza e di comando. La
tensione  nominale verso terra non deve superare i 110 volt in c.a. o
in c.c..
    10.  I  circuiti  di  segnalazione di anomalie devono emettere il
segnale  fino  al ripristino, con l'intervento manuale, delle normali
condizioni di funzionamento.
    11.  Per  le  spie  di segnalazione ed i pulsanti sono previsti i
seguenti colori:
      a) verde, per indicare sicurezza;
      b) giallo, per indicare attenzione;
      c) rosso, per indicare pericolo od allarme;
      d) blu, per specifiche segnalazioni.
    12.  Sul  banco  di manovra vanno previsti tutti gli strumenti di
misura   elettrici  necessari  per  il  controllo  del  funzionamento
dell'impianto.  Per  il  circuito  di  sicurezza  di linea, sia nella
stazione motrice che in quella di rinvio, vanno previsti strumenti di
misurazione  del  livello  del  relativo  segnale.  L'intervento  dei
dispositivi  di  sicurezza  deve  essere  segnalato. I dispositivi di
sicurezza  realizzati  con  circuiti  elettronici devono prevedere un
test di prova.
    13.  Ai  fini  della sicurezza delle persone, vanno rispettate le
norme  generali  relative  alla  protezione  contro  i  contatti, sia
diretti  che  indiretti,  e  contro le scariche atmosferiche. In ogni
caso  le  parti metalliche delle stazioni devono essere messe a terra
con  appositi  dispersori  ed essere collegate tra di loro con idoneo
conduttore.  L'impianto  di  messa  a  terra delle parti metalliche e
delle  apparecchiature  elettriche  deve essere conforme alle vigenti
norme  CEI  11.1  ed  11.8.  La  resistenza  di terra non deve essere
comunque  superiore  a  20  ohm.  Il  posto  di  manovra  ed  i posti
telefonici,   anche   all'aperto,  devono  essere  muniti  di  pedana
isolante.
    14. L'impianto elettrico deve essere protetto dalle sovratensioni
di  origine  atmosferica.  In  particolare, idonei scaricatori devono
essere   installati   all'ingresso   delle   linee   nelle   stazioni
dell'impianto.  L'interruttore  generale  deve  essere  installato in
prossimita'  del  banco  di manovra oppure deve essere azionabile dal
banco stesso mediante comando a distanza in c.c.
    15.  I dispositivi per il comando di arresto, da installare nelle
stazioni, devono funzionare per apertura dei circuiti di sicurezza in
cui  sono  inseriti  e  devono,  inoltre,  essere del tipo a distacco
obbligato  con contatti doppi od a ponte asportabile ed a ripristino.
Per  le  operazioni di manutenzione, controllo o altro, il personale,
per   la   propria   sicurezza,   deve  poter  impedire  l'avviamento
dell'impianto  mediante  un  dispositivo  di  arresto,  bloccabile in
posizione di aperto, disposto nelle stazioni.
    16.  ll  moto dell'impianto deve essere subordinato alla presenza
di tutti i consensi di stazione e di linea nel circuito di sicurezza;
in particolare devono essere previste le seguenti protezioni:
      a) per mancanza della tensione di rete;
      b) per mancanza di una delle fasi dell'alimentazione;
      c)  sovraccarico  superiore  a 1,2 volte la massima corrente di
regime   (rele'   ad  azione  istantanea,  su  almeno  due  fasi,  se
l'azionamento e' con motore asincrono;
      d)  per  un  incremento  della corrente assorbita (di/dt) in un
intervallo di tempo definito, superiore ad un valore prestabilito.
    17. I rele' di cui alle lettere c) e d) del comma 16 devono avere
caratteristica   di   taratura   definita   e   consentire  l'agevole
individuazione del valore di taratura
      18.  La  scelta  del  senso  di  marcia  va effettuata mediante
commutatore  che,  in  posizione  intermedia,  comanda  l'arresto del
motore e l'intervento del freno, se previsto.
      19.  Negli  azionamenti  in  c.a.  l'avviamento non deve essere
possibile se il reostato d'avviamento non e' interamente inserito.
    20.  Negli  azionamenti  in  c.c.  il convertitore deve possedere
protezioni    opportune    in    relazione    alle    caratteristiche
dell'azionamento  stesso.  In  ogni caso un rele' di minima velocita'
deve  determinare  l'arresto  dell'impianto  in  mancanza di tensione
tachimetrica,  mentre  un rele' di massima velocita' deve determinare
l'arresto  stesso  per  un  eccesso  di velocita' superiore al 10 per
cento della velocita' di regime.
    21.  Ferme  restando  le disposizioni del presente regolamento, i
circuiti  elettrici  devono essere realizzati secondo le norme CEI in
particolare  per  quanto  attiene ai materiali, alle apparecchiature,
alle installazioni ed all'impianto.
    22.  Il costruttore dell'impianto elettrico deve attestare che l'
impianto e' stato costruito a regola d'arte, che i singoli componenti
e   l'intero  impianto  rispondono  alle  prescrizioni  del  presente
regolamento  e,  per  quanto in questo non previsto, alle altre norme
CEI,  nonche'  ad  ogni  altra  disposizione  di  legge; inoltre deve
certificare  di  aver  sottoposto  le  apparecchiature  elettriche  a
collaudo interno.
                              Art. 16.
                           Pronto soccorso
    1.  L'impianto  deve  essere dotato di una cassetta per il pronto
soccorso.
                              Capo III
             Autorizzazione all'esercizio dell'impianto
                              Art. 17.
                           Documentazione
    l.  La  domanda volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio    dell'impianto,    da    presentarsi    al    sindaco
territorialmente    competente,    e'    corredata   dalla   seguente
documentazione:
      a) progetto  di  cui  all'art.  2 in duplice copia; progetto in
duplice copia di cui all'art. 2;
      b) certificato  di  conformita'  redatto  in  base  al collaudo
funzionale di cui all'art. 18;
      c) atto   di  nomina  del  tecnico  responsabile  dell'impianto
rilasciato dal direttore della scuola di sci;
      d) elenco  del personale di cui all'art. 20 firmato dal tecnico
responsabile e dal direttore della scuola di sci;
      e) regolamento  di esercizio firmato dal tecnico responsabile e
dal direttore della scuola di sci;
      f) copia  della  polizza  di assicurazioni contro i danni e gli
infortuni  agli  utenti,  alle  cose  e a terzi prevista dall'art. 21
della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3;
      g) copia  dell'autorizzazione  all'esercizio  di  scuola di sci
prevista all'art. 16 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3.
    2.  Il  regolamento  di  esercizio  costituisce  parte integrante
dell'autorizzazione all'esercizio.
    3.  Copia  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,  nonche'
l'autorizzazione  all'esercizio  devono  essere  inviate  all'ufficio
provinciale  trasporti  funiviari  dal direttore della scuola di sci,
prima della messa in servizio dell'impianto.
                              Art. 18.
                           C o l l a u d o
    l.   Il  collaudo  dell'impianto  nonche'  le  relative  prove  e
verifiche  sono  effettuati  da  un  ingegnere iscritto nell'albo dei
tecnici   responsabili   tenuto  dall'ufficio  provinciale  trasporti
funiviari,  che  non sia direttamente coinvolto nella progettazione e
costruzione  dell'impianto.  Egli accerta se sussistono le condizioni
di sicurezza previste dal presente regolamento e procede:
      a) a  prendere visione del progetto e degli eventuali elaborati
aggiuntivi verificando il rispetto delle norme di sicurezza;
      b) a  visitare  l'impianto,  onde verificarne la rispondenza al
progetto ed alle norme di sicurezza;
      c)  di effettuare le prove di funzionamento intese ad accertare
l'efficienza  dell'impianto  nel  suo  complesso ai fini del corretto
funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
    2. Al termine delle operazioni l'ingegnere collaudatore redige il
certificato  di  conformita', comprendente il verbale di collaudo, la
relazione   sulle  verifiche  e  prove  funzionali  effettuate  e  il
certificato   di   collaudo   contenente  le  eventuali  prescrizioni
particolari di esercizio.
                               Capo IV
   Prescrizioni particolari relativamente all'uso e alla sicurezza
                              Art. 19.
                      Regolamento di esercizio
    1.  Ogni  impianto  e'  dotato  di  un  regolamento  di esercizio
contenente  tutte  le  speciali condizioni, prescrizioni e cautele ai
fini della sicurezza dell'esercizio.
    Tale regolamento comprende inoltre le prescrizioni particolari di
esercizio   che   l'ingegnere   collaudatore,   in   relazione   alle
caratteristiche  ed  alle peculiarita' dell'impianto, ha inserito nel
certificato di collaudo.
    2. Il regolamento di esercizio contiene inoltre prescrizioni:
      a)  sulle  mansioni  e  sugli  obblighi  del  personale  di cui
all'art. 20;
      b) sulle modalita' di esercizio;
      c) sui  lavori  di  manutenzione  e sulle prove e verifiche, da
effettuarsi periodicamente sull'impianto.
    3.   Il   regolamento  di  esercizio  e'  elaborato  dal  tecnico
responsabile  in base ad un apposito modello predisposto dall'ufficio
provinciale   trasporti   funiviari.   Esso  deve  essere  portato  a
conoscenza   del   capo   servizio   e   del  personale  in  servizio
sull'impianto.
                              Art. 20.
                          P e r s o n a l e
    1. Per ogni impianto deve essere nominato:
      a)  un  tecnico responsabile iscritto nell'apposito albo tenuto
dall'ufficio   provinciale   trasporti  funiviari,  che  esercita  la
sorveglianza tecnica dell'impianto;
      b)   un  capo  servizio  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione dell'impianto;
      c)  il  personale  addetto  alla  sorveglianza dell'impianto in
esercizio.
    2.  Il  capo  servizio deve essere in possesso del certificato di
abilitazione  per  sciovie  di  cui  al  decreto del presidente della
giunta provinciale 10 agosto 1976, n 43, e successive modifiche.
    3.  II  personale  viene dichiarato idoneo a svolgere le relative
mansioni dal tecnico responsabile e dal capo servizio.
                              Art. 21.
                       Modalita' di esercizio
    l.  L'esercizio  deve  svolgersi secondo le modalita' determinate
nel regolamento di esercizio.
    2.   Qualora   durante  il  funzionamento  dell'impianto  vengano
accertate  anomalie che pregiudicano la sicurezza delle persone, deve
essere sospeso l'esercizio.
    3. Non puo' essere apportata alcuna modifica, nemmeno temporanea,
che  possa  compromettere  la sicurezza di funzionamento degli organi
meccanici e degli elementi strutturali dell'impianto.
    4.  Durante  il  funzionamento  dell'impianto  questo deve essere
costantemente  sorvegliato  da  almeno una persona in servizio in una
delle  due stazioni, di modo che essa possa prontamente e velocemente
intervenire ad arrestare l'impianto in caso di necessita'.
    5.  Dopo  la  chiusura  dell'esercizio  stagionale  devono essere
effettuati   tutti   i  lavori  necessari  alla  buona  conservazione
dell'impianto. I suoi vari componenti devono essere comunque smontati
ed immagazzinati in locale asciutto nel periodo fuori stagione.
                              Art. 22.
Manutenzione,   verifiche   e   prove  periodiche  nonche'  modifiche
                            all'impianto
    l.  Per  ogni  impianto  deve  essere  redatto  un  programma  di
manutenzione delle parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente
i lavori di manutenzione prescritti dal costruttore.
    2.  L'impianto  deve  essere sottoposto, sotto la responsabilita'
del  capo  servizio, alle verifiche e prove giornaliere e settimanali
stabilite  nel  regolamento di esercizio. Qualora venissero accertate
anomalie  tali  da  destare  dubbi  circa la sicurezza delle persone,
l'impianto non puo' essere attivato.
    3.  Se l'impianto viene montato dopo essere stato immagazzinato o
spostato  su  altro tracciato, esso va sottoposto, a cura del tecnico
responsabile,  a  verifiche  e  prove atte a constatare che sia nelle
condizioni  di poter effettuare un servizio in piena sicurezza. Copia
della  relazione  sulle  verifiche  e  prove effettuate e' inviata al
sindaco   territorialmente   competente   prima   di   una  eventuale
riattivazione dell'impianto, indicando se esso puo' essere riaperto.
    4.  Oltre  alle  verifiche e prove di cui ai commi precedenti, il
tecnico  responsabile  deve  far  effettuare,  anche sulla base delle
indicazioni  del costruttore, tutte quelle operazioni di manutenzione
ordinaria  e  straordinaria che si rendessero necessarie in relazione
allo stato dell'impianto e che sono prescritte dal costruttore.
    5.  Ogni  cinque  anni  l'impianto  deve essere sottoposto ad una
revisione  speciale,  ove  si  provvede  in  particolare a effettuare
controlli   appropriati   su   tutti  gli  elementi  interessanti  la
sicurezza, sulla base del programma predisposto dal costruttore.
    6.   I  risultati  di  tutte  le  verifiche  e  prove  periodiche
effettuate  sono  annotati nel libro giornale predisposto dal tecnico
responsabile.
    7.  Ove  siano  state  eseguite opere di modifica non sostanziali
sull'impianto    devono   essere   effettuate   verifiche   e   prove
straordinarie   dal   tecnico  responsabile.  In  caso  di  modifiche
sostanziali  che  riguardano le norme tecniche di sicurezza di cui al
capo  II, deve essere effettuato un nuovo collaudo ai sensi dell'art.
18.
                              Art. 23.
                    Durata in servizio delle funi
    1.  La fune traente, composta di fibre tessili, deve essere tolta
d'opera quando:
      a) dall'esame    a   vista   risultino   degradi   causati   da
surriscaldamento,  eccessiva riduzione di diametro, rapido progredire
delle  rotture di fili, irregolarita evidente della cordatura o altri
fattori  e danneggiamenti tali da destare dubbi sull'efficienza della
fune stessa;
      b) siano  trascorsi  dieci  anni dalla posa in opera della fune
traente,  della  fune  tenditrice  o  di  regolazione e delle funi di
ancoraggio.
                              Art. 24.
                 Sorveglianza tecnica degli impianti
    1.  La  sorveglianza  tecnica  degli  impianti  e' effettuata dal
tecnico  responsabile,  che  dispone ispezioni e verifiche durante il
funzionamento  dell'impianto, comunicando al sindaco territorialmente
competente  eventuali  anomalie che possano pregiudicare la sicurezza
delle persone.
    2.  In  presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza delle
persone,  il sindaco sospende l'esercizio dell'inpianto. In tal caso,
per  poter  riaprire  l'impianto,  deve  essere rinnovata la relativa
autorizzazione all'esercizio.
    3.  L'ufficio  provinciale  trasporti  funiviari  puo' effettuare
controlli  diretti ad accertare eventuali infrazioni dell'art. 16-bis
della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3.