Art. 7.
                          Norma transitoria
    1.  Le  ludoteche pubbliche funzionanti e le ludoteche private in
possesso      delle      autorizzazioni     igienico-sanitarie     ed
antinfortunistiche  previste  dalla normativa vigente e gia' operanti
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge da almeno tre
mesi,  devono adeguarsi ai requisiti di cui all'Art. 2 ed all'Art. 5,
commi  1  e  2,  entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.