Art. 10. Integrazione socio-sanitaria 1. Le attivita' ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato. 2. Secondo quanto disposto dall'Art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle aziende unita' sanitarie locali; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai comuni. 3. Il consiglio regionale individua, con proprie direttive, le prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi definiti all'Art. 6, determinando altresi' i criteri di finanziamento delle stesse e degli assegni di cura di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b). 4. I comuni e le aziende unita' sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive di cui al comma 3.