Art. 10.
                    Integrazione socio-sanitaria
    1.  Le  attivita'  ad  integrazione  socio-sanitaria sono volte a
soddisfare  le  esigenze  di  tutela  della  salute,  di  recupero  e
mantenimento  delle  autonomie  personali,  d'inserimento  sociale  e
miglioramento  delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a
carattere prolungato.
    2.  Secondo  quanto  disposto  dall'Art.  3-septies  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502 (Riordino della disciplina in
materia  sanitaria,  a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in:
      a) prestazioni  sanitarie  a  rilevanza sociale. comprensive di
quelle  connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle
aziende unita' sanitarie locali;
      b) prestazioni  sociali  a  rilevanza sanitaria, assicurate dai
comuni.
    3.  Il  consiglio  regionale individua, con proprie direttive, le
prestazioni  da  ricondurre  alle  tipologie  indicate al comma 2, in
attuazione  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
14 febbraio  2001  (Atto  di  indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni  socio-sanitarie), tenuto conto dei livelli essenziali ed
uniformi  definiti  all'Art.  6,  determinando  altresi' i criteri di
finanziamento  delle  stesse  e degli assegni di cura di cui all'art.
12, comma 2, lettere a) e b).
    4.  I  comuni  e  le aziende unita' sanitarie locali individuano,
nell'ambito  degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli
organizzativi  e  gestionali, fondati sull'integrazione professionale
delle  rispettive  competenze,  ed i relativi rapporti finanziari, in
coerenza con le direttive di cui al comma 3.