Art. 11.
             Conferenza territoriale sociale e sanitaria
    1.  La  conferenza  sanitaria territoriale, istituita dalla legge
regionale  12 maggio  1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio
sanitario  regionale  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517),  assume  la  denominazione di conferenza territoriale sociale e
sanitaria.
    2.  La  conferenza  territoriale  sociale e sanitaria, oltre alle
funzioni  gia' esercitate ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale
n.  19  del  1994,  promuove  e  coordina la stipula degli accordi in
materia  di  integrazione socio-sanitaria previsti dai piani di zona,
tenuto conto delle indicazioni del piano regionale degli interventi e
dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i
piani  per  la  salute  previsti  dal  piano  sanitario  regionale. I
programmi  per le attivita' territoriali, previsti all'Art. 3-quater,
comma  2  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992 assumono, per gli
interventi socio-sanitari, le indicazioni dei piani di zona.