Art. 11. Conferenza territoriale sociale e sanitaria 1. La conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di conferenza territoriale sociale e sanitaria. 2. La conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni gia' esercitate ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i piani per la salute previsti dal piano sanitario regionale. I programmi per le attivita' territoriali, previsti all'Art. 3-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le indicazioni dei piani di zona.