Art. 14.
      Interventi per favorire il lavoro delle persone disabili
    1.  I  benefici  riguardanti la scelta della sede di lavoro ed il
trasferimento,  previsti  all'Art.  21  ed all'Art. 33, comma 6 della
legge  5 febbraio  1992,  n.  104  (Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i diritti delle persone handicappate), al
fine  di  promuovere e realizzare la piena integrazione nel mondo del
lavoro  delle persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a
causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida.