Art. 14. Interventi per favorire il lavoro delle persone disabili 1. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro ed il trasferimento, previsti all'Art. 21 ed all'Art. 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di promuovere e realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida.