Art. 17.
            Deleghe alle aziende unita' sanitarie locali
    1.  Nell'ambito  del  piano  di zona di cui all'Art. 29, i comuni
possono    delegare    la    gestione    di   attivita'   o   servizi
socio-assistenziali  alle  aziende unita' sanitarie locali, in ambito
di  norma  distrettuale,  con bilanci e contabilita' separate, tenuto
conto di quanto previsto dall'Art. 3, comma 3 del decreto legislativo
n. 502 del 1992. L'azienda unita' sanitaria locale assume la gestione
di  attivita'  o servizi delegati che presentino omogeneita' per area
di intervento ed ambito territoriale.
    2.    Per   la   gestione   delle   attivita'   e   dei   servizi
socio-assistenziali delegati, l'azienda unita' sanitaria locale ed il
comune  stipulano  apposita  convenzione nella quale sono definiti in
particolare:
      a) la  struttura  organizzativa  distrettuale  cui  compete  la
gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attivita' ed al
servizi delegati;
      b) le   caratteristiche   ed   i   volumi  di  attivita'  e  di
prestazioni;
      c) i  criteri  per la quantificazione delle risorse finanziarie
necessarie per la gestione delle attivita' e dei servizi delegati, la
loro   entita',  nonche'  le  modalita'  per  il  loro  trasferimento
all'azienda unita' sanitaria locale;
      d) la periodicita' ed i contenuti delle informazioni da fornire
ai  comuni,  con  particolare  riguardo  alle  attivita' svolte, alle
prestazioni erogate ed all'andamento della spesa.
    3. Le aziende unita' sanitarie locali possono partecipare a forme
di  gestione  di attivita' e servizi socio-sanitari, costituite dagli
enti  locali  come  previsto  dal  testo  unico  emanato  con decreto
legislativo  n.  267  del  2000, al fine di migliorare l'integrazione
professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.