Art. 17. Deleghe alle aziende unita' sanitarie locali 1. Nell'ambito del piano di zona di cui all'Art. 29, i comuni possono delegare la gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali alle aziende unita' sanitarie locali, in ambito di norma distrettuale, con bilanci e contabilita' separate, tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'azienda unita' sanitaria locale assume la gestione di attivita' o servizi delegati che presentino omogeneita' per area di intervento ed ambito territoriale. 2. Per la gestione delle attivita' e dei servizi socio-assistenziali delegati, l'azienda unita' sanitaria locale ed il comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti in particolare: a) la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attivita' ed al servizi delegati; b) le caratteristiche ed i volumi di attivita' e di prestazioni; c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attivita' e dei servizi delegati, la loro entita', nonche' le modalita' per il loro trasferimento all'azienda unita' sanitaria locale; d) la periodicita' ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni, con particolare riguardo alle attivita' svolte, alle prestazioni erogate ed all'andamento della spesa. 3. Le aziende unita' sanitarie locali possono partecipare a forme di gestione di attivita' e servizi socio-sanitari, costituite dagli enti locali come previsto dal testo unico emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.