Art. 18.
                           P r o v i n c e
    1.  Le  province  partecipano  alla  programmazione  regionale  e
promuovono  l'integrazione  delle  politiche  sociali  con  le  altre
politiche  settoriali, con particolare riferimento alle politiche del
lavoro,  della casa, della formazione professionale, dell'istruzione,
dell'educazione e della pianificazione territoriale.
    2. Spettano inoltre alle province:
      a) le  funzioni  di  rilevazione  dei bisogni e dell'offerta di
servizi    e   strutture   socio-educative,   socio-assistenziali   e
socio-sanitarie  del  territorio,  anche  al  fine di implementare il
sistema    informativo    socio-educativo-assistenziale   provinciale
nell'ambito  di  quello  regionale,  nonche', su richiesta degli enti
locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi
territoriali
      b) le  funzioni  di  cui  all'Art. 190, commi 3 e 4 della legge
regionale  n.  3  del  1999,  compresa la promozione del concorso dei
soggetti del terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui
all'Art.  20, nonche' delle aziende pubbliche di servizi alla persona
di  cui  all'Art.  25,  volte  a  favorire il coordinato apporto alla
definizione  ed  alla  realizzazione  del  sistema locale dei servizi
sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.
    3.  Le  province  partecipano  alla definizione ed attuazione dei
piani  di  zona  con  compiti  di  coordinamento  e  predispongono  i
programmi provinciali come indicato all'Art. 27, comma 3.