Art. 18. P r o v i n c e 1. Le province partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale. 2. Spettano inoltre alle province: a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale, nonche', su richiesta degli enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali b) le funzioni di cui all'Art. 190, commi 3 e 4 della legge regionale n. 3 del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'Art. 20, nonche' delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'Art. 25, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi. 3. Le province partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona con compiti di coordinamento e predispongono i programmi provinciali come indicato all'Art. 27, comma 3.