Art. 22. Principi e criteri per il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di aziende pubbliche di servizi alla persona. 1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'Art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), attua il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato istituzioni, e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate aziende. La Regione valorizza il ruolo delle aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione: a) prevede la trasformazione delle istituzioni in aziende di diritto pubblico o in associazioni o in fondazioni, secondo i criteri indicati all'Art. 23; b) individua nello statuto dell'azienda, dell'associazione o della fondazione lo strumento di disciplina delle finalita', delle modalita' organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attivita'; c) prevede che l'ambito territoriale di attivita' dell'azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna azienda possa erogare servizi anche in piu' settori assistenziali; d) prevede che le aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del consiglio regionale; e) inserisce le aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni piu' rappresentative; f) prevede che i comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attivita', svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attivita' delle aziende, anche coordinandosi con le province, per maggiore uniformita'; g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di istituzioni e per la trasformazione in aziende; h) assicura che gli statuti delle nuove aziende, associazioni o fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalita' di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditivita', la trasparenza della gestione, nonche' la promozione storico-artistica.