Art. 22.
Principi  e  criteri  per  il  riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche  di  assistenza  e beneficenza e la costituzione di aziende
                 pubbliche di servizi alla persona.
    1.  La  Regione,  ispirandosi  ai principi della legge n. 328 del
2000  e  del  decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del
sistema  delle  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza, a
norma  dell'Art.  10  della  legge 8 novembre 2000, n. 328), attua il
riordino  delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di
seguito  denominato  istituzioni, e la loro trasformazione in aziende
pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate aziende. La
Regione valorizza il ruolo delle aziende, le inserisce a pieno titolo
nel   sistema   integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e  ne
salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
      a) prevede  la  trasformazione  delle istituzioni in aziende di
diritto pubblico o in associazioni o in fondazioni, secondo i criteri
indicati all'Art. 23;
      b) individua  nello  statuto  dell'azienda, dell'associazione o
della  fondazione  lo  strumento di disciplina delle finalita', delle
modalita'  organizzative  e  gestionali,  di elezione degli organi di
governo, dell'ambito territoriale di attivita';
      c) prevede  che l'ambito territoriale di attivita' dell'azienda
sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna azienda possa
erogare servizi anche in piu' settori assistenziali;
      d) prevede che le aziende siano dotate di autonomia statutaria,
gestionale,  patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle
norme e dei principi stabiliti con atto del consiglio regionale;
      e) inserisce  le  aziende nel sistema integrato di interventi e
servizi  sociali  e  prevede  la  partecipazione  delle  stesse  alla
programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni
piu' rappresentative;
      f) prevede  che  i  comuni,  singoli  o associati, negli ambiti
territoriali  di attivita', svolgano funzioni di indirizzo, controllo
e  vigilanza sull'attivita' delle aziende, anche coordinandosi con le
province, per maggiore uniformita';
      g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in
particolare  finanziarie  e  fiscali, per la fusione di istituzioni e
per la trasformazione in aziende;
      h) assicura che gli statuti delle nuove aziende, associazioni o
fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti
privati  o  di  rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli
statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
      i) valorizza   i   patrimoni  mobiliari  ed  immobiliari  delle
aziende,  promuovendo  la predisposizione di strumenti e di modalita'
di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditivita',
la    trasparenza    della    gestione,    nonche'    la   promozione
storico-artistica.