Art. 23.
             Trasformazione delle istituzioni estinzione
    1.  Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della  presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese
le  dimensioni,  per  la trasformazione delle istituzioni in azienda,
sulla base dei seguenti elementi:
      a) il territorio servito dall'azienda;
      b) la tipologia dei servizi;
      c) la complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte;
      d) il numero e la tipologia degli utenti;
      e) il volume di bilancio;
      f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
    2.  La giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la
trasformazione, fusione ed estinzione delle istituzioni.
    3.   Le   istituzioni,  entro  dodici  mesi  dalla  pubblicazione
dell'atto della giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla
Regione   un   piano   di  trasformazione  o  di  fusione  con  altra
istituzione,   al   fine  della  costituzione  della  nuova  azienda,
accompagnato  da  una  proposta di statuto. Trascorso tale termine la
Regione  procede  alla  nomina  di un commissario che provvede in via
sostitutiva.
    4.   Le   istituzioni   che  intendono  trasformarsi  in  persone
giuridiche  di  diritto privato deliberano la trasformazione entro il
termine definito al comma 3.
    5. L'istituzione si trasforma in azienda quando:
      a) svolge    direttamente   attivita'   socio-assistenziale   o
socio-sanitaria,   anche   associata   all'erogazione  di  contributi
economici;
      b) opera  prevalentemente  in  ambito  scolastico  e  non  ha i
requisiti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  16 febbraio  1990  (Direttiva  alle  regioni  in materia di
riconoscimento  della  personalita' giuridica di diritto privato alle
istituzioni   pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  a  carattere
regionale ed infraregionale);
      c) in  assenza  dei  parametri per la trasformazione, presenta,
anche  con  altre  istituzioni,  un  piano  di  riorganizzazione o di
risanamento che puo' prevedere fusioni.
    6.  L'istituzione  puo' trasformarsi in associazione o fondazione
quando:
      a) possiede i requisiti previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990;
      b) svolge  attivita'  socio-assistenziali  ed educative, ma non
possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in azienda;
      c) non svolge prioritariamente attivita' socio-assistenziali ed
educative rispetto ad altre attivita'.
    7. L'istituzione e' estinta quando non rientra nei casi di cui al
comma 5 e:
      a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in azienda
oppure in associazione o fondazione;
      b) non  provvede  alla  fusione  con  altra istituzione entro i
termini stabiliti al comma 3.
    8.  Il  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare  delle istituzioni
estinte  viene  destinato,  in  base  agli statuti vigenti o nel caso
questi  non  prevedano  disposizioni specifiche, ad altre aziende con
analoghe  finalita' presenti nell'ambito territoriale di attivita' o,
in  assenza  di  queste,  al  comune sede dell'istituzione estinta o,
qualora  l'attivita'  si svolga in un comune diverso da quello ove ha
sede  l'istituzione,  al  comune  nel  quale  si  svolge  l'attivita'
prevalente,   con   vincolo   di   destinazione   del  patrimonio  al
raggiungimento  delle  finalita' socio-assistenziali dell'istituzione
stessa.
    9.  I  consorzi,  costituiti  ai  sensi  dell'Art. 61 della legge
17 luglio 1890,   n.  6972  (Norme  sulle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al
comma 3,  la  trasformazione  della loro forma giuridica nel rispetto
della volonta' dei fondatori.