Art. 24. Istituzioni gia' amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza 1. Le istituzioni, gia' amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza (ECA), disciplinate dalla legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza gia' concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in aziende e non provvedano a fondersi con altre istituzioni dell'ambito territoriale di attivita', sono estinte. 2. Il patrimonio delle istituzioni estinte e' trasferito al comune sede dell'istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali dell'istituzione stessa.