Art. 24.
Istituzioni   gia'   amministrate  dai  disciolti  enti  comunali  di
                             assistenza
    1.  Le istituzioni, gia' amministrate dai disciolti enti comunali
di  assistenza  (ECA), disciplinate dalla legge regionale 2 settembre
1983,   n.   35   (Amministrazione  delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza   e   beneficenza  gia'  concentrate  o  amministrate  dai
disciolti enti comunali di assistenza), qualora non siano in possesso
dei  requisiti  per  la  trasformazione in aziende e non provvedano a
fondersi con altre istituzioni dell'ambito territoriale di attivita',
sono estinte.
    2.  Il  patrimonio  delle  istituzioni  estinte  e' trasferito al
comune  sede dell'istituzione stessa, con vincolo di destinazione del
patrimonio  al  raggiungimento  delle  finalita'  socio-assistenziali
dell'istituzione stessa.