Art. 26.
                       Patrimonio dell'azienda
    1.  Il  patrimonio  dell'azienda  e'  costituito  dal  patrimonio
mobiliare ed immobiliare di proprieta' dell'istituzione, inventariato
all'atto  della  trasformazione  in azienda. L'istituzione predispone
l'inventario  dei  beni,  individuando  il  patrimonio indisponibile,
nonche'  quello disponibile destinato ad attivita' non assistenziali,
specificandone  l'uso.  L'inventario  e'  redatto  e  trasmesso  alla
Regione secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale.
    2.   Le   trasformazioni   del   patrimonio  da  indisponibile  a
disponibile,  previa  sostituzione  del primo con altro patrimonio di
uguale consistenza e finalita', nonche' le alienazioni del patrimonio
disponibile  sono  soggette  ad  autorizzazione  da  parte dei comuni
singoli   o   associati   dell'ambito   territoriale   di   attivita'
dell'azienda.
    3.  L'azienda  predispone  annualmente  un  piano  di  gestione e
valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
    4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle aziende
e  separarne  la gestione, promuove la costituzione da parte di una o
piu'  aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati
a  realizzare  una  efficace gestione del patrimonio, anche di valore
artistico,  la cui proprieta' rimane delle aziende stesse. Le aziende
partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di
linee   di   indirizzo   approvate   dai   rispettivi   consigli   di
amministrazione.  Le  aziende  inviano annualmente alla Regione ed ai
comuni  dell'ambito  territoriale  di  attivita'  un  rendiconto  dei
risultati ottenuti.
    5.  La  Regione  esercita funzioni di monitoraggio e di controllo
generale sui risultati della gestione patrimoniale delle aziende.
    6.  Alla  data  di  entrata  di  vigore  della presente legge, le
disposizioni  di  cui  al  comma  2 si applicano alle istituzioni non
ancora trasformate.