Art. 26. Patrimonio dell'azienda 1. Il patrimonio dell'azienda e' costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprieta' dell'istituzione, inventariato all'atto della trasformazione in azienda. L'istituzione predispone l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonche' quello disponibile destinato ad attivita' non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario e' redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale. 2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalita', nonche' le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attivita' dell'azienda. 3. L'azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare. 4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o piu' aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprieta' rimane delle aziende stesse. Le aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi consigli di amministrazione. Le aziende inviano annualmente alla Regione ed ai comuni dell'ambito territoriale di attivita' un rendiconto dei risultati ottenuti. 5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle aziende. 6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle istituzioni non ancora trasformate.