Art. 27.
       Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
    1.  La  Regione,  valutato  il  piano nazionale, approva il piano
regionale   degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,  di  seguito
denominato   piano   regionale,  integrato  con  il  piano  sanitario
regionale  ed  in  raccordo con gli atti di programmazione in materia
educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
    2.  Il  piano  regionale,  di  durata  triennale,  stabilisce gli
indirizzi  per  la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato.
In particolare il piano definisce:
      a) gli  obiettivi  di  benessere  sociale  da  perseguire  ed i
fattori   di   rischio   sociale   da   contrastare,   tenuto   conto
dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
      b) le  caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e
degli  interventi,  che  costituiscono  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all'Art. 6;
      c) i   criteri   di   incentivazione   dei   programmi  per  la
realizzazione  degli  obiettivi di promozione sociale di cui all'Art.
8, comma 3;
      d) i  criteri  generali  per garantire l'accesso prioritario ai
servizi ed agli interventi;
      e) i  criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e
l'utilizzo  dei  titoli  per  la  fruizione  di prestazioni e servizi
sociali;
      f) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale
e  quella  zonale,  definendo  in  particolare  linee  di indirizzo e
strumenti per la pianificazione di zona;
      g) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'Art. 2,
comma  4,  lettera  c)  alla  definizione  dei  piani  di  zona e gli
indirizzi  per  assicurare  la  partecipazione  dei cittadini e degli
utenti al controllo della qualita' dei servizi;
      h) gli   obiettivi  e  le  priorita'  per  la  concessione  dei
contributi per spese d'investimento di cui all'Art. 48.
    3.  Il piano regionale puo' individuare ambiti di intervento che,
per  le  caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di
specifici programmi di ambito provinciale. I programmi provinciali ed
i piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
    4.  Il  piano  regionale  definisce  inoltre  i  criteri  per  la
sperimentazione,  nell'ambito  dei  piani  di  zona,  di  servizi  ed
interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre
modelli organizzativi e gestionali innovativi.
    5.  Il piano regionale indica altresi' gli ambiti di formazione e
riqualificazione   degli   operatori  sociali  e  socio-sanitari  che
concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano
poliennale di cui all'Art. 4 della legge regionale 24 luglio 1979, n.
19   (Riordino,   programmazione  e  deleghe  della  formazione  alle
professioni).
    6. Il piano e' adottato dal consiglio regionale su proposta della
giunta,   acquisito  il  parere  della  conferenza  Regione-autonomie
locali,  della  conferenza  regionale del terzo settore, e sentite le
organizzazioni sindacali.