Art. 29.
                            Piani di zona
    1. Il piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'Art. 9
della  legge  regionale  n.  19  del  1994, ha durata triennale ed e'
predisposto  sulla  base  delle  indicazioni  del piano regionale. Il
piano di zona:
      a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in
sede  di  conferenza  Regione-autonomie locali, il sistema locale dei
servizi  sociali  a  rete  che  garantisce i livelli essenziali delle
prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi
e  puo' integrare, nel rispetto della compatibilita' delle risorse, i
livelli  essenziali  delle  prestazioni  sociali  indicati  dal piano
regionale;
      b) definisce  le  modalita'  organizzative  per  l'accesso  dei
cittadini  al  sistema  locale  dei servizi sociali a rete, secondo i
criteri di cui all'Art. 7;
      c) individua  le modalita' per il coordinamento delle attivita'
con   gli   organi  periferici  delle  amministrazioni  statali,  con
particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria
e della giustizia;
      d) indica  gli  obiettivi e le priorita' di intervento, inclusi
gli  interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie
alla  loro  realizzazione,  tenendo  conto  delle risorse finanziarie
disponibili,   comprese   quelle   provenienti  dal  fondo  sanitario
regionale,  nonche'  la  ripartizione della spesa a carico di ciascun
soggetto firmatario dell'accordo;
      e) indica  gli  interventi  sociali da attuarsi nell'ambito dei
programmi di riqualificazione urbana previsti all'Art. 30;
      f) indica,  sulla  base  del  piano  regionale,  le  forme e le
modalita' di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualita' dei servizi;
      g) individua  i  fabbisogni  di  formazione professionale degli
operatori  da  segnalare alla provincia, ai fini della programmazione
della relativa offerta formativa;
      h) indica,   in   ordine   di   priorita',  gli  interventi  di
costruzione  e  ristrutturazione  finanziabili ai sensi dell'Art. 48,
inerente al fondo sociale regionale per le spese d'investimento.
    2. Il piano di zona e' volto a:
      a) favorire   la  formazione  di  sistemi  locali  d'intervento
fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili,
anche   attraverso   il   coinvolgimento   delle  risorse  locali  di
solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini
nella   verifica   dei   servizi,   al  fine  di  una  loro  migliore
programmazione;
      b) qualificare  la  spesa,  anche attivando risorse economiche,
attraverso  le  forme  di  concertazione  di cui all'Art. 3, comma 1,
lettera e).
    3.  Il  piano  di  zona,  promosso  su iniziativa del sindaco del
comune  a  cio'  designato  dai  comuni  compresi  nel territorio del
distretto,  e'  approvato  con  accordo  di programma, secondo quanto
previsto  dall'Art.  19,  comma  3 della legge n. 328 del 2000, tra i
sindaci   dei   comuni  o  tra  gli  organi  competenti  delle  forme
associative  scelte  dai comuni, ai sensi dell'Art. 16 della presente
legge,  compresi  nel  territorio  del  distretto. Per gli interventi
socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione
sanitaria,  previsti anche dal programma delle attivita' territoriali
di  cui all'Art. 3-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del
1992,  l'accordo  e'  sottoscritto d'intesa con il direttore generale
dell'azienda   unita'   sanitaria  locale,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito all'Art. 11, comma 2.
    4. Le province coordinano e partecipano alla defmizione dei piani
di  zona,  assicurando  il necessario supporto informativo e tecnico,
anche avvalendosi di osservatori provinciali delle politiche sociali.
Le province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.
    5.  Alla  definizione  del  piano  di  zona  concorrono,  con  le
modalita'  indicate dal piano regionale, i soggetti indicati all'Art.
2, comma 4, lettera c).
    6. I soggetti del terzo settore, gli altri soggetti senza fini di
lucro  indicati  all'Art.  20,  nonche' le aziende di cui all'Art. 25
concorrono  alla  definizione  del  piano  di  zona, con le modalita'
stabilite  tramite accordo tra i comuni, e partecipano all'accordo di
programma attraverso protocolli di adesione.