Art. 29. Piani di zona 1. Il piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994, ha durata triennale ed e' predisposto sulla base delle indicazioni del piano regionale. Il piano di zona: a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il sistema locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e puo' integrare, nel rispetto della compatibilita' delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali indicati dal piano regionale; b) definisce le modalita' organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui all'Art. 7; c) individua le modalita' per il coordinamento delle attivita' con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia; d) indica gli obiettivi e le priorita' di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti dal fondo sanitario regionale, nonche' la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell'accordo; e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti all'Art. 30; f) indica, sulla base del piano regionale, le forme e le modalita' di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualita' dei servizi; g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare alla provincia, ai fini della programmazione della relativa offerta formativa; h) indica, in ordine di priorita', gli interventi di costruzione e ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'Art. 48, inerente al fondo sociale regionale per le spese d'investimento. 2. Il piano di zona e' volto a: a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione; b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le forme di concertazione di cui all'Art. 3, comma 1, lettera e). 3. Il piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del comune a cio' designato dai comuni compresi nel territorio del distretto, e' approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'Art. 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i sindaci dei comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai comuni, ai sensi dell'Art. 16 della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal programma delle attivita' territoriali di cui all'Art. 3-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accordo e' sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 11, comma 2. 4. Le province coordinano e partecipano alla defmizione dei piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di osservatori provinciali delle politiche sociali. Le province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3. 5. Alla definizione del piano di zona concorrono, con le modalita' indicate dal piano regionale, i soggetti indicati all'Art. 2, comma 4, lettera c). 6. I soggetti del terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro indicati all'Art. 20, nonche' le aziende di cui all'Art. 25 concorrono alla definizione del piano di zona, con le modalita' stabilite tramite accordo tra i comuni, e partecipano all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione.