Art. 31.
              Programmi speciali di intervento sociale
    1.   La   Regione  promuove  la  realizzazione  di  programmi  di
intervento sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree
territoriali  o  alla soluzione di particolari problematiche sociali,
favorendo  la cooperazione tra gli enti locali ed i soggetti pubblici
e  privati,  il  coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato
delle risorse finanziarie.
    2.  I  programmi  sono  definiti  tramite  accordi promossi dalla
Regione,   cui  possono  partecipare  gli  enti  locali,  le  aziende
sanitarie  ed i soggetti pubblici o privati che assumono obbligbi per
la loro realizzazione.
    3. L'accordo, approvato con deliberazione della giunta regionale,
indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalita',
la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun
aderente  e  la  durata  del programma. Con la medesima deliberazione
sono   assegnati  i  finanziamenti  regionali  per  l'attuazione  del
programma.