Art. 31. Programmi speciali di intervento sociale 1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali, favorendo la cooperazione tra gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie. 2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione, cui possono partecipare gli enti locali, le aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati che assumono obbligbi per la loro realizzazione. 3. L'accordo, approvato con deliberazione della giunta regionale, indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalita', la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione sono assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del programma.