Art. 36. Vigilanza sui servizi e le strutture 1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza dell'azienda unita' sanitaria locale, ai comuni che le esercitano avvalendosi dell'organismo tecnico di cui all'Art. 35, comma 4, secondo le modalita' ed i termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo articolo. 2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni. 3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai comuni interessati, alla provincia ed alla Regione, una relazione sull'attivita' di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'Art. 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.