Art. 36.
                Vigilanza sui servizi e le strutture
    1.  Le  funzioni  amministrative  concernenti  la  vigilanza  sui
servizi  e  le  strutture  socio-assistenziali e socio-sanitarie sono
attribuite,  ferme  restando  le  funzioni  di vigilanza dell'azienda
unita'  sanitaria  locale,  ai  comuni  che le esercitano avvalendosi
dell'organismo  tecnico  di  cui  all'Art.  35,  comma  4, secondo le
modalita'  ed  i termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2
del medesimo articolo.
    2.  La  vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni,
ispezioni  e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche
a seguito di eventuali segnalazioni.
    3.  Gli  organismi  tecnici  trasmettono  annualmente  ai  comuni
interessati,   alla   provincia   ed   alla  Regione,  una  relazione
sull'attivita'  di  vigilanza  con  le  caratteristiche e nei termini
stabiliti  dalla  direttiva  di  cui all'Art. 35, comma 2. La sintesi
delle  relazioni  pervenute  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale
della Regione.