Art. 37. Comunicazione di avvio di attivita' 1. Chiunque avvia una attivita' che comporta l'erogazione di uno o piu' interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione e' tenuto, per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a darne comunicazione al comune in cui svolge l'attivita', con le modalita' ed i termini stabiliti dalla direttiva prevista all'Art. 35, comma 2.