Art. 37.
                 Comunicazione di avvio di attivita'
    1.  Chiunque avvia una attivita' che comporta l'erogazione di uno
o  piu'  interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti
ad   autorizzazione  e'  tenuto,  per  consentire  l'esercizio  delle
funzioni  di vigilanza, a darne comunicazione al comune in cui svolge
l'attivita',  con le modalita' ed i termini stabiliti dalla direttiva
prevista all'Art. 35, comma 2.