Art. 39.
                           S a n z i o n i
    1.  Chiunque  apra,  ampli,  trasformi  o  gestisca una struttura
socio-assistenziale  o  socio-sanitaria  o  eroghi un servizio di cui
all'Art.  35,  senza  avere  ottenuto la preventiva autorizzazione al
funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 2.000
ad  Euro 10.000.  L'apertura,  l'ampliamento,  la trasformazione o la
gestione  di  una  struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o
l'erogazione  di  un  servizio,  di  cui  all'Art.  35 comma 1, senza
l'acquisizione   della   prevista  autorizzazione  al  funzionamento,
comportano   inoltre   la   chiusura   dell'attivita'   disposta  con
provvedimento  del comune competente, che adotta le misure necessarie
per tutelare gli utenti.
    2.  Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al
funzionamento,  supera la capacita' ricettiva massima autorizzata, e'
punito  con  la  sanzione amministrativa di Euro 2,000 per ogni posto
che  supera la capacita' ricettiva autorizzata. In caso di violazione
della  capacita'  ricettiva  il  comune  inoltre diffida il gestore a
rientrare nei limiti entro un termine fissato.
    3.  Il  comune  puo'  inoltre disporre la revoca o la sospensione
dell'autorizzazione  al  funzionamento,  in  relazione  alla gravita'
della  violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che
hanno  dato  luogo  al  suo  rilascio.  Il  provvedimento di revoca o
sospensione  deve  indicare  gli  adempimenti da porre in essere e la
documentazione da produrre per riprendere l'attivita'.
    4.   La  decisione  del  gestore  di  interrompere  o  sospendere
l'attivita'    autorizzata   di   cui   all'Art.   35   deve   essere
preventivamente    comunicata    al    comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione.  In  caso  di  inosservanza  si applica la sanzione
amministrativa da Euro 1.000 ad Euro 3.000.
    5.  In  caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di
attivita'  previsto all'Art. 37 si applica la sanzione amministrativa
da Euro 300 ad Euro 1.300.
    6.  Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente  articolo  si  osservano  le  procedure previste dalla legge
regionale  28 aprile  1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni  amministrative di competenza regionale). L'accertamento, la
contestazione  e la notifica della violazione, nonche' l'introito dei
proventi, sono di competenza del comune.