Art. 39. S a n z i o n i 1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un servizio di cui all'Art. 35, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 2.000 ad Euro 10.000. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o l'erogazione di un servizio, di cui all'Art. 35 comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento, comportano inoltre la chiusura dell'attivita' disposta con provvedimento del comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti. 2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacita' ricettiva massima autorizzata, e' punito con la sanzione amministrativa di Euro 2,000 per ogni posto che supera la capacita' ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacita' ricettiva il comune inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato. 3. Il comune puo' inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravita' della violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attivita'. 4. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attivita' autorizzata di cui all'Art. 35 deve essere preventivamente comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da Euro 1.000 ad Euro 3.000. 5. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di attivita' previsto all'Art. 37 si applica la sanzione amministrativa da Euro 300 ad Euro 1.300. 6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonche' l'introito dei proventi, sono di competenza del comune.