Art. 4. Diritto alle prestazioni 1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche: a) i cittadini italiani; b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti; c) gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonche' gli apolidi. 2. L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 e' garantita dal comune di residenza. 3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza e' garantita dal comune nel cui territorio si e' manifestata la necessita' d'intervento. 4. Il consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalita' di attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio-assistenziale o socio-sanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non e' da considerarsi comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, ne' il comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare.