Art. 4.
                      Diritto alle prestazioni
    1.  Hanno  diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del
sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale
e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:
      a) i cittadini italiani;
      b) i  cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti;
      c) gli  stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli
articoli  18  e  41  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero), nonche'
gli apolidi.
    2.  L'assistenza  ai  soggetti di cui al comma 1 e' garantita dal
comune di residenza.
    3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle
persone  occasionalmente  presenti  o  temporaneamente  dimoranti sul
territorio   regionale,   limitatamente  a  quelli  non  differibili.
L'assistenza  e'  garantita  dal  comune  nel  cui  territorio  si e'
manifestata la necessita' d'intervento.
    4.  Il  consiglio  regionale  stabilisce con propria direttiva le
modalita'  di  attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in
cui la persona assistita sia residente in un comune diverso da quello
ove  si  svolge  l'intervento  socio-assistenziale o socio-sanitario,
fermo  restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non
e' da considerarsi comune di residenza quello nel quale la persona si
trovi  ricoverata in struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria,
ne' il comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare.