Art. 40. Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali 1. Gli enti locali garantiscono le prestazioni ed i servizi sociali previsti all'Art. 6 e nell'ambito dei programmi individualizzati di cui all'Art. 7, comma 3, anche mediante la concessione ai destinatari di titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e dei servizi che devono essere erogati, delle caratteristiche degli stessi e delle modalita' di fruizione. 2. I destinatari degli interventi che dispongono del titolo di esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all'Art. 38, comma 3, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni definiti. I comuni tenuti all'assistenza determinano le tariffe e le modalita' di rimborso delle prestazioni totalmente o parzialmente esenti. 3. Il piano regionale disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonche' le relative procedure e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi erogati unicamente attraverso i titoli.