Art. 40.
      Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali
    1.  Gli  enti  locali  garantiscono  le  prestazioni ed i servizi
sociali   previsti   all'Art.   6   e   nell'ambito   dei   programmi
individualizzati  di  cui  all'Art.  7,  comma  3,  anche mediante la
concessione  ai  destinatari di titoli di esenzione totale o parziale
dalla  partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e
dei  servizi  che  devono essere erogati, delle caratteristiche degli
stessi e delle modalita' di fruizione.
    2.  I  destinatari  degli interventi che dispongono del titolo di
esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all'Art. 38, comma
3, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni
definiti.  I comuni tenuti all'assistenza determinano le tariffe e le
modalita'  di  rimborso  delle  prestazioni totalmente o parzialmente
esenti.
    3.  Il piano regionale disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione  dei  titoli,  individua  i  servizi e le prestazioni che
possono  essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonche' le
relative  procedure e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i
diritti  dei  cittadini  nell'accesso  alle prestazioni ed ai servizi
erogati unicamente attraverso i titoli.