Art. 42.
Azioni  per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme
di  garanzia  in  materia  di  affidamenti  ed  acquisti di servizi e
                             prestazioni
    1.   La  Regione  e  gli  enti  locali  riconoscono  nell'apporto
professionale degli operatori un fattore determinante per la qualita'
dei  servizi  alla  persona.  A  tal fine, fermo restando il rispetto
delle  norme in materia di tutela, liberta' e dignita' dei lavoratori
e  di quelle di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della
legislazione    in   materia   cooperativistica),   con   particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono promosse azioni
volte  a  qualificare  la  prestazione  lavorativa,  anche tramite le
iniziative formative di cui all'Art. 34.
    2.  I  contratti  d'affidamento  e  d'acquisto  di  servizi  e di
prestazioni  garantiscono il rispetto della dignita' e della qualita'
del  lavoro, nonche' il rispetto delle norme in materia di previdenza
ed  assistenza  e,  in  caso  di gara d'appalto, delle norme previste
dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro
e della sicurezza nelle gare di appalto).