Art. 42. Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni 1. La Regione e gli enti locali riconoscono nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualita' dei servizi alla persona. A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela, liberta' e dignita' dei lavoratori e di quelle di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica), con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono promosse azioni volte a qualificare la prestazione lavorativa, anche tramite le iniziative formative di cui all'Art. 34. 2. I contratti d'affidamento e d'acquisto di servizi e di prestazioni garantiscono il rispetto della dignita' e della qualita' del lavoro, nonche' il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza e, in caso di gara d'appalto, delle norme previste dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).