Art. 43. Istruttoria pubblica per la progettazione comune 1. Gli enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all'Art. 20. 2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all'Art. 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonche' i cittadini interessati. 3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione di progetti d'intervento innovativi e sperimentali. Gli enti locali definiscono, in accordo con i soggetti di cui all'Art. 20 che dichiarano disponibilita' a collaborare, le forme e le modalita' della collaborazione.