Art. 43.
          Istruttoria pubblica per la progettazione comune
    1.  Gli  enti  locali,  per  affrontare  specifiche problematiche
sociali  indicono  istruttorie  pubbliche  per la coprogettazione dei
relativi   interventi,  valorizzando  e  coinvolgendo  attivamente  i
soggetti di cui all'Art. 20.
    2.   All'istruttoria  pubblica  partecipano  i  soggetti  di  cui
all'Art.  20,  attivi  nel  territorio  di riferimento in ordine alle
problematiche   sociali   individuate,   le  loro  organizzazioni  di
rappresentanza,  le  organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di
tutela   degli  utenti  del  territorio  di  riferimento,  nonche'  i
cittadini interessati.
    3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte
dei  soggetti  partecipanti  e  si  conclude  con l'individuazione di
progetti  d'intervento  innovativi  e  sperimentali.  Gli enti locali
definiscono,  in  accordo  con  i  soggetti  di  cui  all'Art. 20 che
dichiarano  disponibilita'  a  collaborare,  le  forme e le modalita'
della collaborazione.