Art. 45.
                 Finanziamento del sistema integrato
    1.  Le  risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite
da:
      a) fondi statali;
      b) fondo sociale regionale;
      c) fondo sociale locale.
    2.   I   comuni,   singoli   o  associati,  istituiscono  per  il
finanziamento  degli  interventi  e  dei servizi previsti nei livelli
essenziali  ed  uniformi  di  assistenza  un  fondo  locale di ambito
distrettuale   il  cui  funzionamento  e'  disciplinato  da  apposito
regolamento.
    3.  Nel  fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei
soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso
i  protocolli  di  adesione, ai sensi dell'Art. 29, comma 6. Al fondo
locale  possono concorrere donazioni, o altre liberalita' da parte di
soggetti  di  cui  all'Art.  2, comma 2, o da altri soggetti privati,
anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento
del  sistema  locale  o per sperimentazioni miranti al consolidamento
del sistema di protezione sociale e solidaristico.
    4.  Agli  oneri  derivanti  dalle  attivita' di formazione di cui
all'Art. 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a
valere sulla legge regionale n. 19 del 1979, nonche' da finanziamenti
provenienti  dall'Unione  europea  per  iniziative  ed  interventi in
materia di politiche formative.