Art. 45. Finanziamento del sistema integrato 1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da: a) fondi statali; b) fondo sociale regionale; c) fondo sociale locale. 2. I comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento. 3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso i protocolli di adesione, ai sensi dell'Art. 29, comma 6. Al fondo locale possono concorrere donazioni, o altre liberalita' da parte di soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, o da altri soggetti privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del sistema di protezione sociale e solidaristico. 4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di formazione di cui all'Art. 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 19 del 1979, nonche' da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.