Art. 46.
                       Fondo sociale regionale
    1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e
delle  finalita' della presente legge, istituisce un fondo denominato
fondo sociale regionale.
    2.  Alla  determinazione dell'entita' del fondo sociale regionale
concorrono:
      a) le  somme  provenienti dallo Stato a seguito del riparto del
fondo  nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328
del 2000;
      b) le  ulteriori  risorse integrative regionali da determinarsi
con legge di bilancio;
      c) le   eventuali   altre  assegnazioni  statali  vincolate  ad
interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
      d) le  risorse  derivanti  da organismi dell'Unione europea per
iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.