Art. 46. Fondo sociale regionale 1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' della presente legge, istituisce un fondo denominato fondo sociale regionale. 2. Alla determinazione dell'entita' del fondo sociale regionale concorrono: a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000; b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio; c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari; d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.