Art. 47.
         Fondo sociale regionale - spese correnti operative
    1.  Il  fondo sociale regionale per le spese correnti operative a
sostegno  dei  servizi  e  degli  interventi  e' destinato, per quota
parte:
      a) alle  spese  per  interventi  diretti della Regione relativi
alla  predisposizione  ed  aggiornamento  del  piano  regionale, alla
implementazione   del   sistema  informativo  regionale  dei  servizi
sociali,   alla   realizzazione   dell'osservatorio   regionale   per
l'infanzia  e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla
presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso
alle  sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad
individuare   nuove   modalita'   organizzative  e  gestionali,  alla
realizzazione  delle iniziative formative di cui all'Art. 34, comma 3
ed  all'Art.  38,  comma 4, nonche' al sostegno dei programmi e delle
iniziative di cui all'Art. 8, comma 3 di interesse regionale;
      b) ai  comuni singoli ed alle forme associative di cui all'Art.
16,  quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, e per
la  realizzazione  degli interventi relativi agli assegni di cura, al
sostegno  economico ed alla mobilita' delle persone anziane, disabili
o inabili, purche' vengano associate le funzioni finanziate;
      c) alle province, per l'attuazione dei programmi provinciali di
cui  all'Art.  27, comma 3, e quale concorso regionale alle attivita'
di  coordinamento  e  supporto  per la implementazione e gestione del
sistema  informativo  dei servizi sociali, nonche' per l'elaborazione
dei piani di zona.
    2.  Il fondo sociale regionale per le spese correnti operative e'
destinato  inoltre ai comuni singoli ed alle forme associative di cui
all'Art.  16,  alle aziende unita' sanitarie locali, alle istituzioni
pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  alle aziende pubbliche di
servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:
      a) il  sostegno  dei  programmi  e  delle iniziative volte alla
promozione  sociale,  alle iniziative formative ed alla vigilanza sui
servizi e le strutture;
      b) il   sostegno   delle   attivita'  a  favore  dell'infanzia,
dell'adolescenza  e  delle  famiglie,  previste dalla legge 28 agosto
1997,  n.  285  (Disposizioni  per  la  promozione  di  diritti  e di
opportunita'  per  l'infanzia e l'adolescenza), dalla convenzione per
la  tutela  dei  minori  e  la  cooperazione  in  materia di adozione
internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge
31 dicembre   1998,   n.   476,  dalla  legge  8 marzo  2000,  n.  53
(Disposizioni  per  il  sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi  delle  citta)  e  dalle  leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27
(Norme  concernenti  la  realizzazione  di politiche di sostegno alle
scelte  di  procreazione  ed  agli  impegni  di cura verso i figli, e
28 dicembre  1999, n. 40 (Promozione della citta' dei bambini e delle
bambine);
      c) il sostegno delle attivita' sociali in materia di dipendenze
patologiche   previste  dal  testo  unico  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n. 309 in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope e dalla legge
18 febbraio  1999,  n.  45  (Disposizioni  per  il fondo nazionale di
intervento  per  la  lotta  alla  droga e in materia di personale dei
servizi per le tossicodipendenze);
      d) il  sostegno  delle  attivita'  in  materia  di immigrazione
previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla legislazione
regionale vigente;
      e) il  sostegno delle attivita' a favore dei cittadini disabili
previste  dalla  legge  n.  104  del  1997  e  dalla  legge regionale
21 agosto  1997,  n.  29  (Norme  e  provvedimenti  per  favorire  le
opportunita'  di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone
disabili);
      f) il  sostegno delle attivita' a favore delle minoranze nomadi
di cui alla legislazione regionale vigente;
      g) il  sostegno  delle  iniziative  rivolte  ai soggetti di cui
all'Art.  20,  comma  1,  secondo  le  norme  regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.
    3.  Il  consiglio  regionale,  sulla  base di quanto previsto dal
piano  regionale,  approva  un programma annuale che indica i criteri
generali di ripartizione delle risorse relative alle attivita' di cui
al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.