Art. 47. Fondo sociale regionale - spese correnti operative 1. Il fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi e' destinato, per quota parte: a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed aggiornamento del piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalita' organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative formative di cui all'Art. 34, comma 3 ed all'Art. 38, comma 4, nonche' al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'Art. 8, comma 3 di interesse regionale; b) ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'Art. 16, quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilita' delle persone anziane, disabili o inabili, purche' vengano associate le funzioni finanziate; c) alle province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'Art. 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attivita' di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonche' per l'elaborazione dei piani di zona. 2. Il fondo sociale regionale per le spese correnti operative e' destinato inoltre ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'Art. 16, alle aziende unita' sanitarie locali, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per: a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture; b) il sostegno delle attivita' a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza), dalla convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta) e dalle leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli, e 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della citta' dei bambini e delle bambine); c) il sostegno delle attivita' sociali in materia di dipendenze patologiche previste dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze); d) il sostegno delle attivita' in materia di immigrazione previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente; e) il sostegno delle attivita' a favore dei cittadini disabili previste dalla legge n. 104 del 1997 e dalla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili); f) il sostegno delle attivita' a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente; g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'Art. 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo. 3. Il consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal piano regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.