Art. 49. Compartecipazione al costo delle prestazioni 1. Il consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressivita' in ragione della capacita' economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.