Art. 49.
            Compartecipazione al costo delle prestazioni
    1.  Il  consiglio  regionale,  con propria direttiva, definisce i
criteri  per  la determinazione del concorso da parte degli utenti al
costo  delle  prestazioni  del  sistema  integrato,  sulla  base  del
principio  di progressivita' in ragione della capacita' economica dei
soggetti  e  nel  rispetto dei principi di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109.